LEGGE REGIONALE 20 Luglio 2006, n. 16 - Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 30 del 25 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignita' di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

    Art. 2.

    O g g e t t o

  2. Ai fini della presente legge per animali di affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attivita' utili all'uomo.

  3. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in liberta', tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

    Art. 3.

    Tutela dei modi di vita degli animali di affezione

  4. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanita' dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso.

  5. In particolare, e' vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

  6. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di eta' inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pieta'.

  7. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attivita'.

  8. E' vietato, altresi', destinare al commercio o esporre cani o gatti di eta' inferiore ai sessanta giorni.

  9. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso e' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

  10. E' fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

  11. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non puo' imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

  12. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresi' l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

  13. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4.

    Competenze della Regione

  14. La Regione:

    a) istituisce l'anagrafe canina regionale di cui all'Art. 7;

    b) individua, sentiti i comuni, le modalita' di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all'allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL);

    c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge n. 281/1991;

    d) redige il piano regionale di cui all'Art. 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6;

    e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario;

    f) costituisce la Consulta regionale di cui all'Art. 16, comma 6.

  15. Con regolamento d'attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:

    a) i requisiti strutturali e le modalita' di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;

    b) i requisiti strutturali e le modalita' di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;

    c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);

    d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);

    e) l'obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attivita' di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonche' di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.

  16. La Regione provvede agli indennizzi di cui all'Art. 18, comma 1, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall'ASL competente per territorio.

    Art. 5.

    Competenze delle ASL

  17. Le funzioni e le attivita' sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilita', se del caso con idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

  18. Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall'approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali).

  19. Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

    a) la gestione dell'anagrafe del cane;

    b) l'organizzazione, d'intesa con i comuni, dell'attivita' di accalappiamento dei cani vaganti, nonche' di raccolta dei gatti che vivono in liberta' ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'Art. 9, commi 4, 5 e 6;

    c) il censimento, d'intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline;

    d) la stipula, d'intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;

    e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'Art. 17;

    f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 11, comma 1;

    g) il servizio di ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in stato di liberta', per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria;

    h) l'attivita' di vigilanza e di prevenzione e...

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