Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Norme oggetto del giudizio - Delimitazione dell'ordinanza di rimessione - Estensione, su richiesta delle parti costituite, a norme successive che riproducono lo stesso precetto - Inammissibilita'. - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, secondo comma; d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Bergamo Antonella contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca ed altri, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di Antonella Bergamo nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Udito l'avvocato Ariosto Ammassari per Antonella Bergamo e l'avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

    La disposizione censurata stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, e, cioe', secondo la previsione di quest'ultimo articolo, quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, non puo' concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

    Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da una docente per l'annullamento, previa sospensiva, delle graduatorie permanenti del concorso (di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124), formate dal dirigente del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Lecce, ai sensi del decreto del direttore generale 31 marzo 2005, limitatamente alla mancata inclusione in esse della stessa docente, in applicazione dell'art. 128, secondo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957.

    1.1. - Il giudice espone preliminarmente la vicenda presupposta al giudizio dinanzi a lui pendente, relativa alla dichiarazione di decadenza di tale docente, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3 del 1957.

    La docente, dichiarando di essere invalida civile - nonostante fossa affetta da menomazione fisica (certificata) comportante la riduzione della capacita' lavorativa del 37 per cento, quindi inferiore al minimo del 46 per cento previsto dalla legge (art. 1, comma 1, lett. a, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") per l'applicazione delle norme di tutela in materia di diritto al lavoro dei disabili - aveva ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato di insegnamento per l'anno scolastico 2002/2003.

    In seguito ad un controllo d'ufficio, l'amministrazione - avendo accertato un grado di invalidita' inferiore rispetto a quello dichiarato dalla docente - aveva disposto (con decreto del CSA n. 5638 del 3 giugno 2003) l'esclusione di quest'ultima dalle graduatorie permanenti relative all'anno scolastico 2002/2003, la nullita' del contratto annuale di lavoro e la decadenza dall'impiego in applicazione dell'art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3 del 1957. Il giudizio avverso il suddetto decreto si concludeva con sentenza, passata in giudicato, di rigetto dell'impugnativa, avendo il giudice ritenuto non scusabile, ne' inevitabile, l'ignoranza della misura di invalidita' minima prevista dalla legge.

    1.2. - Riferisce il Tribunale rimettente che la ricorrente del giudizio principale ha eccepito l'illegittimita' costituzionale, in riferimento a piu' profili di irragionevolezza, dell'art. 128 del d.P.R. n. 3 del 1957, in applicazione del quale non e' stata inclusa nelle graduatorie, e delle altre disposizioni che richiamano la disposizione censurata espressamente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, contenente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") o implicitamente (art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado").

    1.3. - In ordine alla rilevanza, il rimettente sottolinea che, nonostante la doglianza della ricorrente nel giudizio principale concerna il dato negativo della non inclusione in graduatoria e non un atto positivo di esclusione, risulta certo che la mancata inclusione e' derivata dall'applicazione dell'art. 128 suddetto e non da altri motivi ostativi. Di conseguenza, se la Corte costituzionale, pur ritenendo di per se' non illegittima una disposizione che connetta alla produzione di documenti non veridici la preclusione alla partecipazione a successivi concorsi, stabilisse che tale preclusione debba necessariamente essere disposta all'esito di una valutazione in concreto, il giudizio dovrebbe concludersi con l'accoglimento della domanda, risultando dagli atti che l'amministrazione ha omesso ogni verifica in concreto. Viceversa, se la Corte ritenesse non fondata la questione di legittimita' costituzionale, il giudizio si concluderebbe con il rigetto della domanda. In conclusione, il rimettente sostiene che la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di...

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