Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti conc...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso con ordinanza depositata il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel giudizio vertente tra la societa' semplice Avicola S. Chiara e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Oristano, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza pronunciata il 27 febbraio 2006 e depositata il 30 agosto successivo, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, nel corso di un giudizio di appello conseguente a rinvio dalla Corte di cassazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il quale dispone che "Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate".

    Il giudice rimettente precisa che tale articolo stabilisce, nel non censurato primo periodo del suo unico comma (composto da due periodi), che "L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997". Il medesimo rimettente, deducendo dalla rubrica del citato art. 4 ("Norma interpretativa") la natura interpretativa della norma e rilevato che questa "comunque [...] riguarda la portata applicativa dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 442 del 1997" (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette), afferma che la sollevata questione di legittimita' costituzionale concerne l'"art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, laddove si dispone che "Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate", in relazione all'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442".

    1.1. - Il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, che: la contribuente - la societa' semplice "Avicola S. Chiara" - aveva presentato, unitamente alla dichiarazione dell'IVA riguardante l'anno 1988, la richiesta di rimborso, con procedura accelerata, di un credito della stessa imposta; la Commissione tributaria di primo grado aveva accolto l'impugnazione proposta dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi su detta richiesta di rimborso; la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, rilevando che la contribuente non aveva esercitato per iscritto l'opzione, prevista dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari e, quindi, non aveva diritto al rimborso; con sentenza n. 11713 del 2001, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la decisione di appello, cassando quest'ultima pronuncia e rinviando la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale. Il giudice rimettente riferisce, inoltre, che, con la citata sentenza, la Corte di cassazione aveva rilevato l'entrata in vigore, successivamente alla pronuncia di appello, dell'art. 4, comma 1, della legge n. 342 del 2000, il quale aveva disposto l'applicazione retroattiva dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 - secondo cui l'opzione per il regime normale dell'IVA puo' essere desunta da comportamenti concludenti del contribuente - anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto presidenziale, avente natura regolamentare (7 gennaio 1998). Il giudice a quo aggiunge che la medesima Corte di cassazione - dopo aver constatato l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, "della concludente condotta" tenuta dalla contribuente in relazione all'anno d'imposta 1988 circa la suddetta opzione per il regime ordinario dell'IVA e dopo aver osservato che il sopravvenuto art. 4 della legge n. 342 del 2000 dispone, tra l'altro, che "Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate" - aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, per un nuovo esame di merito, "comprensivo - ai fini della valutazione di rilevanza - di eventuali profili di legittimita' costituzionale della disposizione" di esclusione dal rimborso, "avuto riguardo alla tecnica legislativa impiegata, tipica dei provvedimenti di "condono" di recente censurata dal giudice delle leggi in analoga fattispecie normativa (Corte cost. 416/2000; cfr. pure Cass., ord. 381/2000)".

    1.2. - Poste tali premesse, il giudice rimettente, sulla scorta della indicata sentenza del giudice di...

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