LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 21 - Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale.

Titolo I
TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
REGIONALE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del

6 giugno 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Beni regionali 1. I beni di proprieta' della Regione, disciplinati dalla presente legge, costituiscono il demanio e il patrimonio regionale ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

  1. Il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'Art. 825 del codice civile.

  2. E' fatta salva l'autonomia patrimoniale del Consiglio, disciplinata dalla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - assemblea legislativa della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2.

    Beni del demanio

  3. Il demanio regionale e' costituito dai seguenti beni se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:

    1. le strade, le autostrade e le strade ferrate;

    2. gli aerodromi;

    3. gli acquedotti;

    4. gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;

    5. le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

    6. gli altri beni assoggettati dalle leggi vigenti al regime del demanio pubblico.

    Art. 3.

    Beni del patrimonio indisponibile e disponibile

  4. Il patrimonio regionale e' costituito dai beni mobili e immobili non facenti parte del demanio, appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

  5. Il patrimonio indisponibile e' costituito dai beni mobili e immobili delle categorie indicate dai commi 2 e 3 dell'Art. 826 del codice civile destinati ad un pubblico servizio, nonche' dai beni mobili od immobili diretti al perseguimento di specifiche finalita' pubbliche di interesse regionale e da tutti gli altri beni definiti tali dalle leggi vigenti.

  6. Gli altri beni di proprieta' della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.

    Art. 4.

    Classificazione dei beni e sue variazioni

  7. Alla classificazione dei beni regionali si provvede all'atto dell'acquisizione assegnandoli ad una delle categorie di cui agli articoli 2 e 3, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni.

  8. La classificazione di un bene e' modificata nel caso di variazione dei relativi presupposti.

  9. Puo' essere modificata anche la classificazione di singoli beni che costituiscano pertinenza di complessi immobiliari appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile regionale qualora risulti essere venuto meno il collegamento funzionale di tali beni con le finalita' del complesso cui appartengono.

    Titolo II
    SCRITTURE PATRIMONIALI

    Art. 5.

    I n v e n t a r i

  10. I beni di proprieta' della Regione sono iscritti in appositi inventari, tenuti ed aggiornati, anche nella forma del supporto informatico, dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 10, comma 3.

  11. Al fine dell'iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili ed ogni altro atto che comporti modificazione dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio e patrimonio.

    Art. 6.

    Inventario dei beni demaniali

  12. L'inventario dei beni immobili del demanio regionale contiene, di norma, i seguenti dati:

    1. classificazione;

    2. numero progressivo e data di carico;

    3. descrizione e caratteristiche del bene;

    4. estensione, ubicazione ed altri dati catastali;

    5. titolo di provenienza;

    6. valore d'acquisizione o di stima;

    7. eventuali concessioni assentite.

  13. Per i restanti beni appartenenti al demanio, l'inventario reca lo stato descrittivo e di consistenza dei beni stessi.

    Art. 7.

    Inventario dei beni immobili patrimoniali

  14. L'inventario dei beni immobili del patrimonio regionale contiene di norma le indicazioni di cui all'Art. 6, comma 1, ed i seguenti dati:

    1. servitu', pesi ed oneri di cui l'immobile fosse eventualmente gravato;

    2. finalita' cui l'immobile e' destinato.

    Art. 8.

    Beni mobili

  15. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

    1. mobili e arredi;

    2. materiale bibliografico;

    3. macchine d'ufficio, attrezzature e strumenti tecnici;

    4. automezzi ed altri mezzi di trasporto.

    Art. 9.

    Inventario dei beni mobili patrimoniali

  16. I beni mobili patrimoniali sono iscritti in appositi inventari che ne mettono in evidenza i movimenti di carico e scarico, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

  17. I materiali di normale consumo e gli oggetti il cui valore d'acquisto non superi la soglia stabilita con il provvedimento di cui all'Art. 10, comma 4, sono iscritti in apposito elenco. Fanno eccezione i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore alla predetta soglia, costituiscono un'universalita' di mobili.

  18. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

    1. classificazione;

    2. numero progressivo e data di carico;

    3. descrizione del bene secondo la natura e la specie;

    4. destinazione;

    5. valore d'acquisizione o di stima.

    Art. 10.

    Consegnatari dei beni mobili

  19. I beni mobili della Regione sono dati di regola in consegna a dipendenti regionali che assumono la figura di consegnatario e ne divengono responsabili per obbligo di vigilanza.

  20. Qualora beni mobili di proprieta' regionale siano dati in uso ad altri Enti o a soggetti operanti in regime di convenzione per conto della Regione, i dipendenti degli stessi enti o soggetti possono essere nominati consegnatari dei beni utilizzati.

  21. Ogni consegnatario tiene in evidenza con apposite scritture i beni mobili secondo le quantita' ed i valori nonche' le classificazioni stabilite; registra in carico gli oggetti di nuova introduzione e a scarico quelli estratti. A tale effetto egli deve tenere...

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