Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Equa riparazione dell'irragionevole durata dei processi - Competenza territoriale della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. pen. - Mancata estensione (secondo il 'diritto vivente') ai ricorsi per ritardi ve...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), promossi con due ordinanze del 10 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cinti Enrico ed altri, Lagasco Antonio e la Presidenza del Consiglio dei ministri iscritte ai nn. 69 e 72 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti l'atto di costituzione di Martino Giuseppe e di De Cianni Sabatino nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 e nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di appello di Genova, con ordinanza depositata il 10 gennaio 2006 (reg. ord. n. 69 del 2006) - nel corso di un giudizio promosso da Cinti Enrico, Clementi Mario, Cuccaro Giovanni, De Cianni Sabatino, Della Sala Domenico, Galletti Manuela quale erede di Galletti Danilo, Gepponi Mario, La Rocca Giovanni, Mannucci Maria Pia quale erede di Coppolino Emanuele, Martino Giuseppe, Massariello Vincenzo, Merlino Domenico, Miola Martino, Morrocchi Learco, Musicco Giuseppe, Passatelli Alcibiade e Pezza Ivo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, promosso il 22 gennaio 1996 e concluso solo il 19 maggio 2003, avente ad oggetto il diritto all'estensione dell'indennita' militare di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonche' del diritto alla commutabilita' della suddetta indennita' militare nel computo dell'indennita' di buonuscita - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui la regola della competenza territoriale funzionale della Corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, da esso prevista, non e' applicabile anche a tutte le giurisdizioni speciali, tra le quali quella della Corte dei conti, per violazione degli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione.

    Il giudice a quo espone di aver ritenuto, in passato, che la competenza per le cause di indennizzo per l'irragionevole durata del processo dovesse esser determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 89 del 2001 anche con riferimento ai giudizi promossi davanti alle giurisdizioni amministrative; che alla stessa tesi ha, nella specie, aderito la Corte di appello di Firenze, dichiaratasi incompetente nel giudizio di equa riparazione per il ritardo verificatosi nel processo svoltosi davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana e che tale giudizio e' stato riassunto di fronte alla Corte di appello di Genova.

    Secondo la Corte di cassazione, viceversa, al fine di individuare il giudice competente, il riferimento al distretto cui appartiene il giudice che si e' occupato o si occupa del procedimento in relazione al quale l'equa riparazione e' chiesta comporta l'applicazione del criterio di competenza, di cui alla norma citata, esclusivamente ai magistrati ordinari, per i quali soltanto, ad eccezione di quelli che svolgono le loro funzioni presso la stessa Corte di cassazione, e' prevista l'articolazione territoriale su base distrettuale. I tribunali amministrativi, cosi' come le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, sono articolati in circoscrizioni regionali, ed hanno sede nei capoluoghi di regione, per cui i giudici di queste giurisdizioni non fanno parte di alcun distretto di corte di appello, il che e' sufficiente per escludere l'applicabilita' ai detti giudici del criterio di competenza stabilito dalla norma censurata. L'art. 3, comma 1, della legge n. 89 del 2001 ha, d'altro canto, inteso derogare ai criteri generali di competenza allo scopo di evitare che i giudizi in tema di equa riparazione fossero decisi da magistrati ordinari (e quindi dello stesso ordine di quelli davanti ai quali il processo ha avuto irragionevole durata), introducendo un principio di imparzialita' che non viene in discussione nei rapporti tra magistrati appartenenti ad ordini giurisdizionali distinti; con la conseguenza che la norma denunciata, per il suo carattere...

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