Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Incompatibilita' ed ineleggibilita' (cause di) - Legge della Regione Siciliana - Prevista incompatibilita' alla carica di consigliere comunale in caso di sentenza di condanna penale anche non definitiva e di costituzione di parte civile del comune di appartenenza - Denunciata...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza del 9 dicembre 2005 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Trovato Santo e il Comune di San Giovanni La Punta iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Trovato Santo e del Comune di San Giovanni La Punta;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Michele Ali' per Trovato Santo e Andrea Scuderi per il Comune di San Giovanni La Punta.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale civile di Catania, con ordinanza del 9 dicembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione Siciliana della legge27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), nella parte in cui non si adegua all'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75, stabilisce che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilita".

  2. - La questione e' sollevata dal Tribunale nell'ambito del procedimento civile promosso da un consigliere comunale avverso la delibera in data 27 luglio 2005 con cui il Comune di San Giovanni La Punta, in Provincia di Catania, lo ha dichiarato decaduto dalla carica per l'esistenza di una lite pendente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana n. 31 del 1986, dal momento che il Comune si era costituito parte civile nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico dello stesso consigliere per vicende svoltesi in un periodo nel quale era sindaco del Comune.

    Riferisce il rimettente che il giudizio di primo grado si era concluso con la condanna dell'imputato per il delitto di abuso di ufficio aggravato di cui all'art. 323 del codice penale alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale in favore del Comune di Euro 10.000,00 e che questo, dopo aver contestato al consigliere la causa di incompatibilita', aveva sostenuto che, ai fini della rimozione della stessa, egli avrebbe dovuto versare la somma di e 500.000,00 per l'integrale risarcimento del danno. Dinanzi al diniego dell'interessato, questi era stato dichiarato definitivamente decaduto dalla carica di consigliere comunale.

  3. - Riferisce, ancora, il rimettente che nel giudizio instaurato a seguito dell'impugnazione della suddetta delibera consiliare, il ricorrente ha, tra l'altro, eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge della Regione Siciliana n. 31 del 1986, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., sostenendo che il legislatore nazionale, con la ricordata modifica del 2002, avrebbe circoscritto il precedente ambito di operativita' della causa d'incompatibilita' derivante da "lite pendente" in misura tale da renderla inapplicabile al caso che ha riguardato l'interessato. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparita' di trattamento esistente in ordine all'accesso alla carica di consigliere comunale tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente nel restante territorio nazionale, non motivata da alcuna peculiarita' regionale.

  4. - Il Tribunale civile di Catania ritiene rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la suesposta questione di costituzionalita'.

    In ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la delibera adottata dal Comune resistente appare "corretta e legittimamente emessa", alla stregua dell'impugnata disposizione legislativa regionale. Questa disposizione reca, infatti, a detta del Tribunale di Catania, l'unica norma applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che la competenza della Regione Siciliana, in materia di requisiti d'accesso alle cariche elettorali e di incompatibilita' elettorali dei consiglieri comunali e...

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