Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Presidente della Repubblica - Immunita' - Esternazioni - Responsabilita' civile - Sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del Presidente della Repubblica cessato dal mandato al risarcimento del danno morale per dichiarazioni rese qua...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte di appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, nella qualita' di ex Presidente della Repubblica, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2005 ed iscritto al n. 38 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Repubblica nonche' l'atto di intervento del senatore Pierluigi Onorato;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Agostino Gambino e Massimo Ranieri per il senatore Francesco Cossiga, l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente della Repubblica e gli avvocati Federico Sorrentino e Massimo Luciani per il senatore Pierluigi Onorato.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga - quale ex Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, e' terminato il 28 aprile 1992) - ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio, dopo la cassazione di una precedente sentenza della stessa Corte di appello, nell'ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno promosso dal senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni pronunciate dall'allora Presidente della Repubblica e dal sen. Onorato ritenute diffamatorie e oltraggiose.

    Osserva il ricorrente che l'episodio in relazione al quale e' proposto il conflitto e' quello accaduto il 15 marzo 1991, allorche', nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all'istituzione e al funzionamento della struttura denominata "Gladio", il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: "Tu hai un'altra veduta perche' non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perche' ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perche' sei una persona di una faziosita' tale per cui mi adoperero' con gli amici del PDS perche' ti candidino e ti eleggano perche' 1'idea che domani l'onore, la vita, la liberta', i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato e' cosa che come liberale mi atterrisce"; alla replica di Onorato: "non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore", rispondeva Cossiga: "certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria".

    1.2. - Premette il ricorrente che il presente conflitto rappresenta lo sviluppo di una vicenda, sempre in relazione agli stessi e ad altri fatti (relativi pure a una vicenda intercorsa fra il sen. Cossiga ed il sen. Flamigni), di cui la Corte costituzionale si e' gia' occupata in altro giudizio per conflitto tra poteri dello Stato con due decisioni, l'ordinanza n. 455 del 2002, pronunciata in sede di ammissibilita', e la sentenza n. 154 del 2004, resa nel successivo giudizio di merito.

    Il ricorrente ripercorre minutamente la vicenda processuale antecedente, osservando che, con sentenza emessa il 23 giugno 1993, in accoglimento della domanda del senatore Onorato (sia quanto al suddetto episodio, sia per gli altri due episodi che ormai in questa sede piu' non rilevano), il Tribunale di Roma ha condannato il senatore Francesco Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio. La sentenza e' stata integralmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997. Avverso detta sentenza, il sen. Onorato ha proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, lo ha accolto in relazione all'episodio del 15 marzo 1991, mentre lo ha rigettato quanto agli altri pretesi episodi diffamatori, disponendo per quanto di ragione la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. In relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, il senatore Cossiga, in qualita' di ex Presidente della Repubblica, con atto dell'11 febbraio 2002, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendone l'annullamento e la Corte costituzionale, dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con la citata ordinanza n. 455 del 2002, lo ha deciso nel merito con la sentenza n. 154 del 2004. Successivamente alla pubblicazione di tale sentenza, la Corte di appello di Roma, con la sentenza 23 settembre 2004, n. 4024, qui impugnata, ha riconosciuto la responsabilita' del sen. Cossiga per l'episodio del 15 marzo 1991, sul presupposto che egli avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali, sia tipiche (art. 89 Cost.) sia atipiche (connesse al cosiddetto potere di esternazione).

    1.3. - Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Roma abbia fatto propria un'interpretazione dell'art. 90 Cost. sul regime di responsabilita' del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalita' tra esternazioni di quest'ultimo e funzioni presidenziali "del tutto insoddisfacente e contrastante" innanzitutto con i principi fissati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8734 del 2000) e ritenuti corretti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2004)...

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