Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Potere del giudice tutelare di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato - Sussistenza anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di quest'ultimo, sia impossibile informarlo prev...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile promosso con ordinanza del 9 febbraio 2006 dal giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sez. distaccata di Chioggia nel procedimento relativo a F.N. iscritta al n. 477 del registro delle ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sez. distaccata di Chioggia, nel corso di un procedimento, originato da un ricorso per l'interdizione di F.N., successivamente trasmesso ad esso giudice tutelare, per aver ritenuto il tribunale competente per l'interdizione, ai sensi dell'art. 418, terzo comma,del codice civile, l'opportunita' dell'applicazione dell'amministrazione di sostegno, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile nella parte in cui consentono al giudice tutelare di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, come nel caso di specie, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti ivi previsti dalle norme stesse;

che il giudice a quo - premesso che F.N. e' risultata, a seguito della disposta perizia medico-legale, affetta da una forma irreversibile di insufficienza mentale (cerebropatia di origine perinatale) di tale gravita' da far escludere che sia residuata in capo alla stessa alcuna capacita' non solo di curare i propri interessi, ma anche di rapportarsi con se stessa e con gli altri - rileva che l'amministratore di sostegno provvisorio, gia' nominato dal tribunale, ai sensi dell'art. 405, quarto comma, cod. civ., nella persona della madre dell'interessata, ha chiesto l'autorizzazione alla vendita della quota (pari a due quindicesimi) di...

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