Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziche' al giudice tributario - Questione di legittimita' costituzionale sollevata da una Commissione tributaria regionale - Sopravvenuta previs...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 49, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze del 13 aprile 2006 dal Consiglio di Stato, del 20 giugno 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio e del 18 luglio 2006 dal Consiglio di Stato, rispettivamente iscritte al n. 688 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 6 e 56 del registro ordinanze 2007, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, n. 7 e n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che con ordinanza in data 13 aprile 2006, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 2006 (reg. ord. n. 688 del 2006), il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 49, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario" anziche' al giudice amministrativo "la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli";

che la questione di legittimita' costituzionale e' sorta nell'ambito di un giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che aveva annullato per difetto di motivazione ed eccesso di potere il provvedimento di fermo di un motociclo e di un autoveicolo di proprieta' del contribuente, adottato, per mancato pagamento di carichi a ruolo scaduti, dalla Societa' SESIT Puglia, concessionaria della riscossione della Provincia di Bari;

che il rimettente ricorda che sia il Consiglio di Stato, in un precedente arresto, sia la Corte di cassazione, con pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in tema di fermo amministrativo di veicoli;

che, ricostruito il quadro normativo in materia e dopo avere analiticamente passato in rassegna gli argomenti su cui fa leva tale giurisprudenza per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato ritiene - diversamente dal diritto vivente - che il fermo di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 sia un provvedimento amministrativo di autotutela conservativa del patrimonio del debitore, in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla soddisfazione del credito tributario attribuito al concessionario della riscossione (che sotto tale profilo e' esercente privato di una pubblica funzione), e non uno strumento di autotutela civilistica in un ordinario rapporto di credito-debito, e che su tale provvedimento non vi sia la giurisdizione del giudice ordinario;

che, ad avviso del rimettente, l'espropriazione forzata esattoriale ha connotati profondamente diversi dall'espropriazione...

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