Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Questione pregiudiziale concernente l'efficacia, la validita' e l'interpretazione dei contratti e accordi collettivi - Previsione tra i motivi del ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi coll...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), e dell'art. 420-bis del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 12 settembre 2006 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Canepa Giuseppe ed altri e la Ilva s.p.a iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con ordinanza del 12 settembre 2006 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 360, primo comma, n. 3, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), e dell'articolo 420-bis del codice di procedura civile per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 39 e 111 e con gli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la prima delle due norme indicate violerebbe l'articolo 39 Cost., in quanto affida al giudice la qualificazione del contratto collettivo come nazionale, nonche' l'articolo 111 Cost., nella parte in cui estende l'ambito dei casi nei quali il giudice di legittimita' puo' conoscere del merito della causa;

che, sotto altro aspetto, l'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., trasformando i contratti collettivi in "fonti di diritto oggettivo", determinerebbe una lesione del diritto sancito dall'art. 39 Cost., attraverso una ingerenza eteronoma dello Stato nell'autonomia sindacale;

che l'articolo 420-bis cod. proc. civ. sarebbe costituzionalmente illegittimo sia per palese irrazionalita', sia per violazione del principio di ragionevole durata del processo, sia, infine, per eccesso di delega;

che, in punto di rilevanza - premesso che la questione di merito concerne l'interpretazione del significato dell'espressione "orario di lavoro" cui sarebbe collegato, nella contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, un contenuto difforme da quello che il giudicante ricava dalla normativa vigente all'epoca e che pertanto si pone un problema di interpretazione di una clausola di un accordo nazionale - il rimettente osserva che l'art. 420-bis impone una definizione della questione "con sentenza suscettibile di immediato ricorso in Cassazione" e sospensione del giudizio, in tal modo impedendo una definizione di merito in tempi brevi;

che e' altrettanto rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, poiche' una declaratoria di illegittimita' costituzionale renderebbe privo di oggetto l'art. 420-bis che, ad avviso del Tribunale, esiste solo in funzione di una pronuncia pregiudiziale finalizzata al successivo gravame di...

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