Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel corso di giudizi proposti per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi da 2 a 7, e 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi proposti da Vodafone Omnitel n.v. e da Tim Italia s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altro iscritte ai nn. 28 e 29 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione della Vodafone Omnitel n.v., della Tim Italia s.p.a. e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Marco Sica, Paolo Mantovan e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel n.v., Giuseppe De Vergottini per la Tim Italia s.p.a. e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 4 e 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, nonche' dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione e all'art. 4, numero 12, dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Premette il Tribunale amministrativo regionale di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto da Vodafone Omnitel n. V. nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale n. 28 del 2004, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres. e approvato con delibera della Giunta regionale 1° aprile 2005, n. 683.

    Il ricorso e' rivolto contro il regolamento regionale al quale, ai sensi della legge regionale n. 28 del 2004, spetta "dettare le linee guida per la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di settore, definire i modelli delle istanze e la documentazione a corredo ed individuare le procedure per le azioni di risanamento". Peraltro, la societa' ricorrente deduce la violazione, da parte della legge regionale, dei principi derivanti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonche' dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i quali consentirebbero l'installazione delle infrastrutture di telefonia mobile in ogni zona del territorio, prevedendo il rispetto solo di talune condizioni. La legge regionale, invece, prevedendo l'adozione di un piano comunale di settore, consentirebbe l'insediamento degli impianti solo sui siti previamente e specificamente individuati dallo stesso, costringendo l'ente locale ad utilizzare uno strumento di pianificazione diverso e piu' rigido di quello previsto dalla legge quadro, cosi' frustrando lo sviluppo delle reti di telecomunicazione sia dal punto di vista temporale, sia della copertura territoriale.

    Viene eccepita, inoltre, l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 8, della legge reg. n. 28 del 2004. Infatti, il divieto assoluto di installazione nelle zone interessate dai "biotipi" (melius: biotopi), nonostante che queste godano di una protezione inferiore a quella dei parchi e delle riserve naturali per le quali non vige analogo divieto, pregiudicherebbe l'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione.

    Ad avviso della ricorrente, inoltre, gli artt. 3 e 4 della stessa legge regionale violerebbero il principio di legalita' sostanziale, dal momento che, pur demandandosi alla Giunta regionale la predisposizione delle linee guida del piano di localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti per telefonia mobile, la legge non avrebbe individuato i principi e i criteri a cui attenersi.

    E' poi eccepita l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione nonche' dei principi di unificazione e semplificazione sanciti dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.

    Nel ricorso si denuncia, infine, la violazione, da parte di talune disposizioni del regolamento, delle norme contenute nella legge regionale n. 28 del 2004.

  2. - Cio' premesso, il Tribunale amministrativo regionale ritiene, innanzitutto, ammissibile il ricorso stante l'immediata lesivita' delle disposizioni regolamentari impugnate, che prevedono il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti il quale introdurrebbe una "pianificazione aprioristica e vincolante", nonche' la procedura per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e la procedura per l'accertamento di conformita' del progetto di impianto radio mobile ai limiti di campo elettromagnetico indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

    Il rimettente, quindi, rigettate le censure aventi ad oggetto le disposizioni regolamentari per asserita violazione della legge regionale, ritiene rilevanti le eccezioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla societa' ricorrente, asserendo che "solo la loro fondatezza potrebbe mediatamente portare all'accoglimento del ricorso".

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale osserva che nella materia dell'ordinamento della comunicazione la Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe potesta' legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre del 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) "trattandosi di ampliamento della sfera di autonomia regionale con l'attribuzione di una materia per la quale lo statuto regionale non attribuiva alla Regione alcun tipo di competenza legislativa". La materia dell'urbanistica, invece, sarebbe attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione.

    Osserva, quindi, il rimettente che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003, avrebbe delineato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale anche in attuazione delle direttive comunitarie, il primo tra i quali sarebbe quello dell'interesse alla realizzazione delle reti di telecomunicazione. Al riguardo la Corte avrebbe affermato che il codice delle comunicazioni elettroniche avrebbe recepito i principi di derivazione comunitaria, introducendo una disciplina volta a garantire i diritti di liberta' di comunicazione, di liberta' di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, nonche' a promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il Tribunale amministrativo regionale ricorda, ancora, come la Corte abbia riconosciuto all'art. 87 di detto codice e alla procedura ivi delineata per il rilascio del titolo abilitativo alla installazione degli impianti la natura di norma di principio.

    Benche' la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia in materia di urbanistica una competenza esclusiva, tuttavia essa sarebbe vincolata al rispetto degli obblighi internazionali, "nel quale genus indubbiamente vanno fatti rientrare anche i vincoli comunitari". Inoltre, non essendo possibile ricondurre tutta la disciplina della installazione degli impianti soltanto alla materia dell'urbanistica, trattandosi di materia "mista", il legislatore regionale avrebbe dovuto tener conto dei principi fondamentali che riguardano l'ordinamento delle comunicazioni.

    Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale censura innanzitutto gli artt. 3 e 4 della legge reg. n. 28 del 2004, i quali prevedono che, ai fini della localizzazione degli impianti, siano adottati dei piani comunali di settore che costituiscono lo strumento per localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche.

    Tali disposizioni avrebbero previsto, in luogo del regolamento comunale contemplato dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, quale strumento per la disciplina degli insediamenti degli impianti, una pianificazione di tipo urbanistico esecutivo. Cio' determinerebbe un "vincolo della possibilita' di installazione al rispetto delle scelte localizzative fatte a priori", cui conseguirebbe una sostanziale preclusione all'installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile che sarebbero ammesse solo nelle "localizzazioni a tale scopo espressamente previste dal piano, che si spinge fino a contemplare i singoli impianti". Cio' contrasterebbe con il principio fondamentale fissato dal legislatore statale e da quello comunitario, consistente nel ritenere che "tutto il territorio nazionale - e quindi anche regionale - debba essere coperto dalla rete di telefonia mobile e, conseguentemente, che anche dal punto di vista urbanistico territoriale, la regola debba essere quella della generale ammissibilita' salvo l'eccezione alla base dell'esclusione". Tale principio imporrebbe, inoltre, che la realizzazione delle infrastrutture sia improntata a criteri di efficienza e tempestivita', espressioni anche del principio...

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