Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Concessione con ordinanza 'non impugnabile' - Conseguente non revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza stessa - Questione rilevante nel giudizio a quo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal giudice di pace di Belluno nel procedimento civile vertente tra Bar Montegrappa di Combes Sylvie e G. Buzzatti s.a.s. di G. Buzzatti & C., iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di pace di Belluno, con ordinanza del 20 luglio 2006, ha sollevato, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e quindi la non revocabilita' e non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.

  2. - Il giudice a quo riferisce che, a seguito della concessione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo ex art. 648 dello stesso codice, l'opponente ha manifestato dei dubbi in ordine alla costituzionalita' di questa norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 649 cod. proc. civ. prevede la non impugnabilita' e quindi la non revocabilita' e non modificabilita' dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione (o sospende quella concessa ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ.), a differenza di quanto e' previsto dagli articoli 186-bis e 186-ter del codice di rito con riguardo alle ordinanze per il pagamento di somme non contestate ed a quelle ingiuntive e, da ultimo, dall'art. 624, comma secondo, cod. pro. civ. il quale - a seguito della sostituzione di tale articolo, operata dall'art. 2, comma 3, lettera e), numero 42 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e delle successive modifiche apportate dall'art. 18, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni immobiliari) - prevede espressamente che contro l'ordinanza che decide l'istanza di sospensione del processo esecutivo e' ammesso il reclamo cautelare disciplinato dall'art. 669-terdecies, cod. pro. civ.

    Il giudice rimettente osserva in proposito che - se e' condivisibile la giurisprudenza costituzionale la quale, pur riconoscendo che il provvedimento reso ex art. 648, comma secondo, cod. proc. civ. dovrebbe essere subordinato alla ricorrenza degli stessi presupposti necessari per la concessione dei provvedimenti cautelari (sentenza n. 137 del 1984), ne ha tuttavia sottolineato l'eterogeneita' rispetto all'ordinanza di cui all'art...

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