Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Legge finanziaria della Regione Piemonte per l'anno 2006 - Agevolazioni e mutazione dei presupposti di imposta in relazione a tributi statali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 14 giugno 2006, depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 giugno 2006 e depositato il 20 giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), in relazione agli articoli 2, 3, 4, 16 e 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali); b) dell'art. 3, comma 1, della stessa legge regionale n. 14 del 2006, in relazione all'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al decreto interministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche) e all'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); c) dell'art. 3, comma 2, della medesima legge regionale, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), "in particolare art. 63";

che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto delle norme denunciate, rileva che esse illegittimamente dispongono agevolazioni o mutano i presupposti di imposta in relazione a tributi statali, quali l'IRAP e le tasse automobilistiche;

che, in particolare, quanto...

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