Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetto che non riveste la qualita' di parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'. - Legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, art. 10, comma 9; legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, art. 77, c...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e dell'art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), promossi con sette ordinanze del 20 maggio 2004 dal Consiglio di Stato, rispettivamente iscritte ai nn. da 252 a 256, 264 e 265 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Aquilante Vittoria ed altri, dell'IMPRE.CO Societa' Consortile a r.l., di Santagata Antonio ed altri, di De Angelis Angelo nonche' l'atto di intervento fuori termine della Di Marino S.r.l;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Antonio Romano e Carlo Maria Palmiero per la IMPRE.CO Societa' Consortile a r.l., Antonio Lamberti per De Angelis Angelo, Benito Aleni per Aquilante Vittoria ed altri, Renato De Lorenzo per Santagata Antonio ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanza 20 maggio 2004 (reg. ord. n. 252 del 2005) - nel corso di giudizio di appello avverso decisione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione V, 5 novembre 2005, n. 6888, proposto, con separati atti, dalla Regione Campania, dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta e dall'IMPRE.CO S.r.l. - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), e 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 97 della Costituzione.

    Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso proposto da Vittorio Aquilante, Arturo Mastroianni, Maria Dello Margio, Andrea Aquilante, Lucia Aquilante, Giovanni Buonanno, Vincenzo Di Domenico, Vincenzo Di Domenico, Maia Moretti, Antonio Moretti, Rosa Moretti, Giovanna Moretti, Filomena Moretti, Maria Verde, Giuseppe Verde, Domenico Di Foggia, Antimo Verde, Giuseppe Della Gatta e Nicola Santagata, proprietari in agro del comune di Gricignano di Aversa di alcuni fondi ricompresi nel piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Caserta, ha annullato il decreto n. 212 del 13 marzo 2002, con cui il Presidente della Giunta regionale della Campania, surrogandosi all'inadempiente Sindaco del comune di Gricignano di Aversa, ha disposto l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni cinque, delle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento produttivo "Filiera del sistema moda e dei servizi collegati", nell'agglomerato industriale di Aversa Nord, tra cui anche i fondi dei predetti ricorrenti, oltre a tutti gli atti della procedura espropriativa.

    Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale della Campania, l'impugnato decreto di occupazione non era supportato da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita', in quanto il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale (d'ora in avanti, piano a.s.i.) di Caserta, su cui asseritamente si fondava, approvato una prima volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1968 e successivamente, a seguito di un'estensione dell'area interessata, con decreto del 28 luglio 1970, era irrimediabilmente scaduto fin dal 28 luglio 1980 e ad esso, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, non potevano applicarsi ne' le successive proroghe disposte con leggi statali, ne' tanto meno quella prevista dall'articolo 10, comma 9, della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, autenticamente interpretato dall'articolo 77, comma 2, della successiva legge regionale n. 10 del 2001.

    La rimettente sezione del Consiglio di Stato premette che, pronunciandosi sulle singole istanze cautelari proposte dagli appellanti, ha sospeso l'efficacia dell'impugnata sentenza. Con sentenza non definitiva, in pari data, inoltre, riuniti gli appelli e ritenuta sussistente nella controversia de qua la giurisdizione del giudice amministrativo, ha respinto i motivi di appello relativi alla dedotta omessa declaratoria di inammissibilita', per tardivita' dei ricorsi di primo grado.

    Quanto al terzo motivo di appello, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il giudice rimettente assume che esso e' astrattamente fondato, non potendo ragionevolmente dubitarsi dell'applicazione al piano a.s.i. di Caserta della disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 9, della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, autenticamente interpretato dall'articolo 77, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2001: su tali norme tuttavia grava il sospetto di contrarieta' ai principi costituzionali sopra indicati.

    Il piano a.s.i. di Caserta e' effettivamente scaduto, in data 28 luglio 1980, per decorso del decennio di efficacia, previsto dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (e dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

    Al piano consortile in esame non e' applicabile l'articolo 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che ha prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di validita' dell'art. 25 della legge n. 1 del 1978, non potendo ammettersi la prorogabilita' di un provvedimento non piu' efficace perche' scaduto, e nemmeno l'ulteriore proroga triennale di validita' di detti piani, prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (nel testo novellato dall'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1) - il termine e' stato a sua volta prorogato dal decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 (art. 2) di tre anni (15 gennaio 1984), dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 18 aprile 1986, n. 119 (art. 1) per un altro anno, dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, fino al 30 giugno 1988, dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, fino al 31 dicembre 1989, e dall'art. 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128 fino al 31 dicembre 1990 - in quanto l'art. 52 deve essere interpretato alla luce del suo complessivo disposto: al primo comma e' fissata in linea generale in dieci anni la durata dell'efficacia dei piani regolatori consortili; alla data del 15 gennaio 1981 (triennio successivo all'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 1) e' fissata altresi' la scadenza dell'efficacia dei piani approvati da oltre un decennio rispetto alla data del 15 gennaio 1978; in linea generale, e' confermata la durata decennale dei piani approvati da meno di un decennio rispetto alla data del 15 gennaio 1978 (com'e' quello del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta), puntualizzandosi che detta durata (decennale) non potra' essere inferiore ad un triennio dalla predetta data (del 15 gennaio 1978).

    Venendo alla proroga disposta dall'art. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 1998, della cui legittimita' costituzionale si dubita, detta norma, rubricata "Piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali", al comma 9, dopo aver fissato in via generale l'efficacia dei piani dei Consorzi in dieci anni, espressamente afferma che "La validita' dei piani esistenti e' prorogata per tre anni dalla data di entrata in vigore" e l'art. 77, comma 2, legge regionale n. 10 del 2001, fornendone l'interpretazione autentica, ha disposto che la proroga di validita' ed efficacia dei Piani regolatori delle Aree e dei Nuclei di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale n. 16 del 1998, e' intesa nel senso che la stessa si applica a tutti i Piani esistenti, anche se medio tempore scaduti.

    Secondo il rimettente, l'art. 10 della legge della Regione Campania n. 16 del 1998 e' applicabile al giudizio a quo, mentre non lo era secondo la decisione impugnata del Tribunale amministrativo regionale, dal momento che l'espressione "medio tempore scaduti" non poteva riferirsi indiscriminatamente a tutti i piani a.s.i. comunque scaduti (ed indipendentemente dal momento della scadenza), ma doveva riferirsi esclusivamente, in virtu' di un'interpretazione conforme a Costituzione, a quei piani venuti in scadenza tra il 1° gennaio 1991 (data di scadenza dell'ultima proroga degli stessi stabilita con norma statale e cioe' con la legge 31 maggio 1990, n. 128) ed il 25 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, poiche' l'intenzione del legislatore regionale era stata quella di eliminare ogni incertezza in materia, raccordando in questo modo, ai fini della efficacia dei piani esistenti, la legislazione statale a quella regionale, con la conseguenza che, pertanto, poiche' il piano a.s.i. di Caserta, scaduto il 28 luglio 1980, non rientrava in tale lasso di tempo, ad esso non poteva applicarsi la citata normativa di proroga.

    Con l'ordinanza di rimessione, la IV sezione del Consiglio di Stato non condivide tale assunto: la tesi dei primi giudici, lungi dall'essere ancorata ad un qualche dato positivo, e neppure ad eventuali lavori preparatori, piuttosto che costituire espressione di una interpretazione della norma conforme a Costituzione, finisce in concreto per comportare una disapplicazione della legge in questione, in quanto incostituzionale, sostituendo inammissibilmente nella regolazione di un caso...

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