LEGGE REGIONALE 26 Gennaio 2007, n. 2 - Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

Capo I

Aspetti formativi del contratto di apprendistato

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e nel rispetto dell'Art. 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte.

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Al contratto di apprendistato e' allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.

  3. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio e' redatto con le procedure, gli strumenti e le modalita' individuati dalla giunta regionale.

  4. Il piano formativo individuale prevede l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalita' di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

  5. L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, e' seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale e' individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

    1. livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

    2. svolgimento di attivita' lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

    3. possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

  6. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale puo' essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attivita' di impresa.

  7. Il tutore aziendale e' garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;

    1. affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;

    2. favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attivita' e quella della struttura di formazione esterna;

    3. esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

  8. La giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

  9. La giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

  10. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo n. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalita' di cui...

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