Ordinanza emessa il 28 febbraio 2007 dal tribunale di Novara nel procedimento civile promosso da Filisetti Antonio contro Sestri S.p.a. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Opposizione di terzo all'iscrizione di fermo amministrativo su veicoli non appartenenti al debitore contribuente sottoposto ad ese...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana, dell'art. 35, comma 26-quinquies, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nella parte in cui ha introdotto la lettera e-ter) all'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha attribuito alla giurisdizione delle commissioni tributarie i ricorsi contro i provvedimenti di fermo amministrativo di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, proposti anche dai terzi opponenti, proprietari di beni mobili registrati e non aventi alcun contenzioso pendente dinanzi alle predette commissioni;

Nella causa civile iscritta al n. 3042/2006 R.G.A.C. e promossa da Filisetti Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Silvestri del foro di Novara, ricorrente contro Sestri S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Novario del foro di Novara, convenuta.

Oggetto: opposizione di terzo alla iscrizione del fermo amministrativo su veicoli non di proprieta' del debitore contribuente esecutato.

Letti gli atti e i documenti della causa, lette le comparse conclusionali dei difensori delle parti;

Osservato quanto segue

Il ricorrente di cui sopra, con ricorso depositato il 21 settembre 2006 presso la cancelleria del giudice della esecuzione del Tribunale di Novara, ha proposto opposizione avverso la iscrizione del fermo amministrativo su due autoveicoli di sua proprieta' che erano appartenuti al debitore esecutato contribuente CET SAS e che pero' erano stati venduti ad un'asta pubblica del 28 febbraio 2005 a cui l'opponente aveva partecipato, aggiudicandosi detti beni mobili registrati, sui quali, in seguito, la Sestri S.p.a., concessionaria della riscossione dei tributi per la Provincia di Novara, aveva emesso in data 10 giugno 2006 i provvedimenti di fermo amministrativo (trascritti in data 25 ottobre 2006) su entrambi gli automezzi pregiudicandone il loro uso da parte del legittimo proprietario opponente.

Il g.e. sospendeva la efficacia del fermo amministrativo fissando per la comparizione delle parti dinanzi a se' l'udienza del 17 novembre 2006.

A tale udienza la Sestri S.p.a. si costituiva in giudizio affermando che nella fattisecie la competenza (rectius la giurisdizione) a conoscere della controversia spettava alla Commissione tributaria provinciale di Novara, ai sensi dell'art. 35, comma 26-quinquies introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che aveva modificato l'art. 19 della d.lgs. n. 546/1992 aggiungendo la lettera e-ter) con la quale veniva disposto che alle commissioni tributarie poteva essere proposto ricorso avverso il fermo amministrativo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni, con la conseguenza che il giudice ordinario non aveva piu' giurisdizione in materia di fermo amministrativo.

L'opponente invece, con la presentazione del ricorso e il deposito di documentazione, insisteva implicitamente per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per la particolare fattispecie posta all'esame di quest'ultimo, ovvero perche' la opposizione da parte di un terzo proprietario di beni mobili registrati, sottoposti a provvedimento di fermo pur non essendo piu' intestati al debitore contribuente esecutato da parte della Sestri S.p.a., non era collegata ad alcun rapporto tributario oggetto di controversia pendente dinanzi alle Commissioni tributarie: infatti il terzo opponente non contestava la legittimita' della pretesa tributaria fatta valere nei conforti del debitore esecutato, ma l'applicazione del fermo a beni mobili di sua proprieta', diritto soggettivo assoluto che chiedeva di difendere dinanzi al giudice ordinario.

Il giudice, fatte precisare le conclusioni e trattenuta la causa a sentenza, con la presente ordinanza ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, della legge n. 248/2006, che ha introdotto la lettera e-ter all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, e quindi di dover rimettere suddetta questione alla Corte costituzionale che risulta rilevante e non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

1) Rilevanza della questione nella controversia de quo.

La questione della affermazione della...

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