Ordinanza emessa il 14 febbraio 2007 dal tribunale di Trieste sul ricorso proposto da Kharebov David contro Prefetto di Trieste ed altro Straniero e apolide - Procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato politico - Ricorso al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente avverso la decisione della Commissione ter...

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva formulata nel verbale dell'udienza del 9 febbraio 2007, nella causa introdotta con ricorso dal sig. Kharebov David, nato il 10 dicembre 1981 e residente o comunque domiciliato in Trieste, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Gianfranco Carbone, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trieste, via Romagna, 30, ricorrente, nei confronti del "Prefetto della Provincia di Trieste", domiciliato presso, l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste, resistente, per l'annullamento del decreto di espulsione dal territorio nazionale n. 19 del 24 gennaio 2007, e nei confronti del Questore della Provincia di Trieste domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Trieste per l'annullamento dell'ordine di lasciare il territorio nazionale, n. 22 del 24 gennaio 2007, entrambi i provvedimenti notificati in data 24 gennaio 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

Sentite le parti in Camera di consiglio all'udienza del 9 febbraio 2007;

Esaminata la documentazione depositata dalla pubblica amministrazione;

Considerato in fatto

Il Prefetto della Provincia di Trieste:

esaminata la segnalazione della Questura di Trieste del 24 gennaio 2007 dalla quale risultava che il sig. David Kharebov, nato il 10 dicembre 1981 in Georgia, residente in Georgia, in Italia in via Gatteri 24 a Trieste, avente la cittadinanza georgiana, munito di passaporto ordinario rilasciato dalle competenti autorita' georgiane, era entrato nel territorio dello Stato nel mese di novembre 2005 proveniente dall'Austria; che non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, come dall'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 286/1998 e che tale omissione non era stata giustificata da alcun motivo di forza maggiore; che in data 15 giugno 2006 aveva ricevuto la notifica dalla Questura di Foggia del diniego dello status di rifugiato politico; che si era trattenuto nel territorio nazionale privo del permesso di soggiorno;

letto l'art. 13, comma, 2 lett. b) e comma 5 del d.lgs. n. 286/1997 come modificato dalla legge n. 189/2002.

aveva decretato l'espulsione dal territorio nazionale del medesimo sig. David Kharebov.

Il Questore di Trieste, di conseguenza con provvedimento notificato in data 24 gennaio 2007, aveva ordinato al predetto sig. Kharebov David di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, attraverso la...

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