Ordinanza emessa il 7 febbraio 2007 dal tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Miglietti Michele Reati e pene - Casi di non punibilita' - Reato di favoreggiamento personale - False o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere, in...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1330/05 r.g.trib., a carico di Miglietti Michele, difeso d'ufficio dall'avv. Fabio Giannotta, imputato del reato di cui all'art. 378 c.p.;

Sentiti il difensore dell'imputato e il p.m.;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza avente ad oggetto il rilievo d'ufficio della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384 comma 2, c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.;

In punto di fatto (e secondo la specifica delimitazione dell'ipotesi accusatoria) deve preliminarmente evidenziarsi come all'odierno imputato venga addebitata la consumazione del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), "perche', assunto a sommarie informazioni dai militari del R.O.N.O. dei Carabinieri di Biella relativamente al possesso e all'acquisto di sostanza stupefacente di tipo hashish - in particolare di grammi 8,490 ceduti al medesimo da Muccilli Vito in data 19 aprile 2004 in Ponderano -, aiutava il medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorita' negando di conoscerlo e di essersi recato presso la sua abitazione nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate".

Espletata l'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione di documentazione e l'esame dei testimoni, all'udienza del 17 gennaio 2007 - all'esito della discussione (ed a fronte delle conclusioni rassegnate sia dal p.m. che dalla difesa) - questo giudice, con riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al suo vaglio giurisdizionale, sollecitava il contraddittorio tra le parti in ordine al rilevato dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 384, comma 2, c.p., in riferimento all'art. 3 Cost.

In punto di rilevanza della questione deve in primo luogo osservarsi come, a fronte della specifica delimitazione (art. 521 c.p.p.), in fatto, della condotta materiale contestata all'imputato - documentalmente riscontrata sia dal contenuto del "verbale di sommarie informazioni" rese dal Miglietti alla polizia giudiziaria in data 3 settembre 2004 (v. verbale/"corpo di reato") sia dagli ulteriori elementi probatori processualmente acquisiti (v. in particolare, verbale di sequestro sostanza stupefacente del 19 aprile 2004 redatto a carico del Miglietti nonche' le dichiarazioni dei testi Bombaci Maurizio e Porta Gabriele, agenti di p.g. autori dell'attivita' di indagine da cui traeva origine anche il presente procedimento) -, alcun dubbio interpretativo si prospetti nel caso di specie in ordine alla idoneita' della predetta condotta ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa punita dall'art. 378 c.p. Ed invero, il contenuto "dichiarativo" del citato verbale di sommarie informazioni redatto, ai sensi dell'art. 351, comma 1 c.p.p., nei confronti dell'odierno imputato - laddove rigorosamente rapportato alle sopra richiamate risultanze probatorie dibattimentali -, risulta connotato da effettivi profili di "falsita" e "reticenza", la cui concreta potenzialita' lesiva, in termini di dolosa forma di aiuto all'elusione della specifica ipotesi investigativa volta all'accertamento di singoli episodi di traffico illecito di sostanza stupefacente presso l'abitazione di tale Muccilli Vito 1), puo' ritenersi ragionevolmente riscontrata; trovando, correlativamente, l'applicabilita' dell'art. 378 c.p. sicuro aggancio di plausibilita' logico-giuridica negli approdi interpretativi della suprema Corte, ormai consolidati (c.d. diritto vivente) nel senso della sostanziale attribuzione al delitto di favoreggiamento personale di una funzione "repressiva" di chiusura, e cioe' di norma idonea a sanzionare qualsiasi comportamento oggettivamente e finalisticamente diretto ad intralciare l'attivita' investigativa, compresa quindi la condotta di mendacio e reticenza alla polizia giudiziaria 2).

Altrettanto pacifica (e condivisibile) puo' ritenersi l'opzione interpretativa (patrocinata dalla piu' attenta dottrina in materia) secondo cui il sopra delineato ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 378 c.p. - "esteso", cioe', alla condotta di mendacio alla polizia giudiziaria - ha finito, inevitabilmente, per imporre una (ri)lettura in "controluce" della stessa oggettivita' giuridica del reato in parola, assegnando alla norma anche una specifica funzione di "tutela della verita' e completezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria" (ancorche' pur sempre in funzione della tutela delle indagini e delle ricerche dell'autore del "reato presupposto") e quindi del loro valore probatorio in senso lato (non trattandosi di dichiarazioni assunte in contraddittorio delle parti), con consequenziale valorizzazione del carattere di "complementarieta" dell'art. 378 c.p. rispetto all'ordinario (e tipicizzato) sistema di tutela della "prova dichiarativa" (formatasi dinanzi all'autorita' giudiziaria) penalmente sanzionato dagli artt. 372, 371-bis c.p. 3).

Tuttavia, proprio la dimensione del favoreggiamento quale strumento di tutela (a vari fini) del valore lato sensu probatorio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non poteva non riflettersi sul problema dell'estraneita' dell'art. 378 c.p. a quell'organico sottosistema di istituti (di diritto sostanziale) eccezionalmente "strumentali" alla tutela (processuale) della prova...

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