Ordinanza emessa il 6 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile promosso da Condarcuri Giuseppa contro I.N.P.S. Assistenza e solidarieta' sociale - Assegno sociale - Reddito rilevante ai fini della concessione - Cumulo dei redditi coniugali - Computo della rendita INAIL percepita dal coniuge inabile - Denunciata disp...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 820/2006 R.G.L., promossa da Condarcuri Giuseppa, appellante avv. Massimo Pozza e Giovanni Bonino, contro I.N.P.S., appellato avv. Bruno Cuomo e Adele Olla'.

Con ricorso al Tribunale di Ivrea Condarcuri Giuseppa evocava in giudizio l'I.N.P.S. esponendo che a far data dal 14 novembre 2002 l'Istituto le aveva sospeso la corresponsione dell'assegno sociale in precedenza erogato e che in data 20 marzo 2003 lo stesso Istituto le aveva chiesto la restituzione degli importi corrisposti a titolo di assegno sociale nel periodo 10 giugno 1999 - 14 novembre 2002; che la sospensione dell'erogazione e la richiesta di restituzione erano giustificati dall'I.N.P.S. con il fatto che il reddito del coniuge della sig.ra Condarcuri superava il limite previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale; che l'Istituto aveva conteggiato nei redditi del marito anche una rendita I.N.A.I.L. che, invece, non poteva essere considerata per integrare il reddito rilevante ai fini della concessione dell'assegno sociale; concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno sociale, la condanna dell'I.N.P.S. all'erogazione della prestazione sin dalla data della revoca e la declaratoria che nulla la ricorrente doveva restituire all'Istituto, in ragione del fatto che mai era venuto meno il suo diritto ad ottenere la prestazione richiesta.

Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 23 febbraio 2006 il Tribunale di Ivrea respingeva il ricorso; richiamato il testo dell'art. 3, sesto comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri i l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il...

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