Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavoro e occupazione - Legge della Regione Puglia - Disposizioni concernenti la conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti - Previsto mantenimento dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un lavoro temporaneo o a tempo determinato fino a dodici mes...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2006;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 10 aprile 2006 e depositato il successivo 19 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, evocato come norma interposta, nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    Premesso che la Regione Puglia ha inteso regolamentare le ipotesi nelle quali il lavoratore, pur temporaneamente occupato, puo' mantenere i benefici dallo status di disoccupato, il ricorrente espone che l'articolo unico della legge impugnata cosi' recita: "1. I lavoratori che accettino un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a dodici mesi, conservano lo status di disoccupati, indipendentemente dal reddito che ne sia derivato, il quale non concorre, ai fini della presente legge, alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni e integrazioni. E' escluso ogni effetto delle norme di cui alla presente legge sull'accesso alle prestazioni previdenziali. Gli uffici competenti operano nei confronti dei suddetti lavoratori solo la sospensione di cui all'art. 5, lettera d), del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. n. 181 del 2000). 2. Qualora si tratti di giovani, come individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 181 del 2000, cosi' sostituito dal d.lgs. n. 297 del 2002, il periodo di lavoro che determina la sospensione non deve superare la...

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