Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bol...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Bologna con ricorso notificato il 24 marzo 2005, depositato in cancelleria il 7 aprile 2005 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 2005.

Visti l'atto di costituzione della Camera dei deputati nonche' l'atto di intervento di Giancarlo Caselli;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giuseppe Giampaolo per Giancarlo Caselli e Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 27 ottobre 2004 il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) con la quale - in conformita' alla proposta della Giunta per le autorizzazioni - e' stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi e' sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Premette il Tribunale che il deputato Sgarbi e' stato rinviato a giudizio, assieme al direttore del quotidiano "Il Resto del Carlino", per aver offeso - con dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo apparso sul menzionato quotidiano in data 31 dicembre 1998 - la reputazione del dott. Giancarlo Caselli, all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, indicandolo espressamente quale causa della morte del magistrato Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio in data 11 agosto 1998, in quanto avrebbe tenuto nei confronti di quest'ultimo un comportamento di violenza intollerabile, tale da condurlo alla disperazione e, quindi, al suicidio.

    Instauratosi, a seguito di querela da parte del dott. Caselli, il procedimento penale nei confronti del parlamentare, la Camera dei deputati, con la delibera oggetto di conflitto, ha affermato che le dichiarazioni sopra riportate devono ritenersi rientranti nella prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., facendo proprie le conclusioni cui era pervenuta la Giunta per le autorizzazioni secondo cui tali dichiarazioni, oltre ad inserirsi nel contesto di una perdurante polemica politica condotta dal deputato nei confronti dell'operato di alcuni magistrati, trovavano anche una sostanziale corrispondenza nell'interrogazione a risposta orale presentata dal medesimo in data 15 settembre 1998 (Atto Camera n. 3-02843).

    Il giudice a quo rammenta poi che, nelle more del procedimento, e' entrata in vigore la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), precisando di aver sollevato, nel corso del medesimo giudizio, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 di detta legge, ritenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati dall'art. 68, primo comma, Cost. per l'immunita' parlamentare. A seguito della decisione da parte della Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2004, della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilita', in quanto nella citata sentenza e' stato sostanzialmente ribadito il precedente orientamento della Corte secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale dell'insindacabilita', essendo invece sempre necessario che le opinioni rese siano legate dal citato nesso con l'attivita' di funzione. Da tanto - ad avviso del rimettente - consegue che, nel pensiero della Corte costituzionale, le attivita' di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica - che l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 riconduce all'art. 68, primo comma, Cost. - non...

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