Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Imposte e tasse - Regione Siciliana - Richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'acquisizione al bilancio regionale di tributi di pertinenza regionale - Mancata risposta da parte degli organi interpellati - Conflitto di attribuzione prop...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del silenzio-rifiuto del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle note dell'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione Siciliana protocollo n. 4792, n. 4793, n. 4794 e n. 4796 del 6 aprile 2006, integrate con le note protocollo n. 8377, n. 8370, n. 8361 e n. 8367 del 15 giugno 2006, promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 31 agosto 2006, depositato in cancelleria l'8 settembre 2006 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l'atto di costituzione di Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 31 agosto 2006 e depositato l'8 settembre successivo, la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale collaborazione - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte delle note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796, emesse il 6 aprile 2006, e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367, emesse il 15 giugno successivo, del proprio Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito.

    1.1. - Riferisce la ricorrente che, con le citate note prot. nn. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006, trasmesse a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite l'11 aprile 2006, aveva avanzato al Ministero dell'economia e delle finanze, oltreche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, "assegnando un termine di trenta giorni per il riscontro", "formale richiesta a provvedere a voler impartire le opportune disposizioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di consentire l'acquisizione al bilancio regionale del gettito [...]: a) dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ("Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi") versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell'ambito regionale; b) dell'imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e, piu' in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termine dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell'Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell'ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d'acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attivita' lavorativa nel territorio della Regione".

    Riferisce inoltre di avere successivamente inviato, a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento spedite il 16 giugno 2006, le ricordate note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno 2006, con le quali, "nel reiterare le predette richieste e sollecitarne l'evasione, veniva precisato che il termine a provvedere doveva intendersi di novanta giorni dalla data di ricezione delle originarie istanze, in ossequio e ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

    1.2. - La ricorrente lamenta che il silenzio dei destinatari in ordine alle istanze presentate costituisce un comportamento lesivo delle sue attribuzioni e della sua autonomia finanziaria e formula due distinti motivi di doglianza.

    1.2.1. - Il primo motivo ha per oggetto la violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto della Regione Siciliana e del d.P.R. n. 1074 del 1965, sulla premessa che tali norme attribuiscono alla Regione Siciliana tutti i tributi...

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