Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione dell'obbligo per il giudice di rilasciare il nulla osta all...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanza dell'11 aprile 2005 dal Tribunale di Cagliari e con ordinanze del 22 febbraio, del 4 e del 21 aprile, del 19 maggio e del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Castrovillari, rispettivamente iscritte al n. 329 del registro ordinanze 2005, ai nn. 309, 497 e 498 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 7 e 12 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2005, nn. 37 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con ordinanza dell'11 aprile 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede che il giudice debba accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo, anziche' all'esito del giudizio, o, quanto meno, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare detto nulla osta per assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa;

che il Tribunale rimettente, in data 3 marzo 2005, ha convalidato l'arresto di uno straniero imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestualmente disponendone la scarcerazione, e, dopo l'introduzione del giudizio direttissimo, ha accordato il richiesto termine a difesa, con conseguente rinvio ad una successiva udienza per la celebrazione del dibattimento;

che lo stesso Tribunale, in esordio della nuova udienza, si considera tenuto, per l'effetto combinato delle varie disposizioni in materia (cioe' i commi 3, 3-bis e 3-sexies dell'art. 13 del citato testo unico in materia di immigrazione), a rilasciare il nulla osta per l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato;

che infatti tale nulla osta, a parere del...

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