Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazione del codice della strada - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione dei dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Denunciata disparita' di trattamento nonche'...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Cairo Montenotte, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (pervenuta alla cancelleria della Corte costituzionale il 15 luglio 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che tale norma e' censurata dal giudice rimettente "nella parte in cui prevede che il proprietario dell'autoveicolo debba fornire le generalita' del conducente qualora lo stesso non venga identificato, subendo in mancanza la decurtazione di punti di patente";

che il giudice a quo - nel premettere di dover giudicare dell'opposizione proposta avverso...

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