Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Gioco e scommesse - Reato di esercizio abusivo in assenza di licenza rilasciata dallo Stato italiano - Denunciato contrasto con le norme comunitarie in materia di liberta' di stabilimento e prestazione di servizi - Questione priva di motivazione in ordine ad uno dei parametri evocati - ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 20 marzo 2006, nel procedimento penale a carico di B.M., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di B.M. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Daniela Agnello, Roberto A. Jacchia, Alberto M. Quaglia e Antonella Terranova per B.M. e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

    Il rimettente riferisce di essere investito della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni locali, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata in un procedimento penale a carico di persona indagata in ordine al reato di cui agli artt. 4 e 4-bis della legge n. 401 del 1989 (recte: art. 4, comma 4-bis, della legge n. 401 del 1989), per aver esercitato in forma organizzata, in assenza di licenza, attivita' di raccolta di scommesse su eventi sportivi nazionali ed esteri, per conto di un bookmaker stabilito nel Regno Unito, con trasmissione dei dati a quest'ultimo tramite la rete telematica.

    A fronte delle deduzioni svolte dal soggetto passivo del sequestro preventivo circa l'incompatibilita' della disciplina italiana in materia di gestione delle scommesse con i principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la comunita' europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209), il giudice a quo rileva che la Corte di giustizia si e' gia' pronunciata in proposito. In particolare, il giudice comunitario ha affermato che la normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attivita' di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla liberta' di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, spettando, tuttavia, al giudice nazionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT