Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali - Limitazione del controllo al solo conto della gestione di cassa del Tesoriere e non anche all'intera gestione dell'ente - Conseguente abrogazione della norma che demandava al giudice contabile la pronuncia sul con...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promossi con tre ordinanze del 1° giugno 2006 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, rispettivamente iscritte ai numeri 660, 661 e 662 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze, emesse in pari data (1° giugno 2006, pervenute a questa Corte il successivo 30 novembre) e analogamente motivate in punto di diritto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, "secondo comma" (recte: 11), 103, secondo comma, e 119 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale: dell'art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), "nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del Tesoriere"; dell'art. 226 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, "nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa"; nonche' dell'art. 274 del medesimo decreto legislativo "nella parte in cui abroga l'art. 310, comma 4, del r.d. 3/3/1934 n. 383 (confermando implicitamente l'abrogazione dell'art. 226 del r.d. n. 297 del 1911 disposta con l'art. 64, comma 1, della legge n. 142/1990) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell'Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio";

che gli incidenti di costituzionalita' sono stati sollevati nel corso dei giudizi sul conto del tesoriere del comune di L'Aquila, per gli esercizi 2002 e 2003 (r.o. n. 660 del 2006), del tesoriere del comune di Chieti, per gli esercizi dal 1998 al 2002 (r.o. n. 661 del 2006) e del tesoriere del comune di Scanno, per gli esercizi dal 1998 al 2003 (r.o. n. 662 del 2006);

che, in tutti i casi suddetti, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo evidenzia specificamente i "molteplici profili di criticita' nella gestione finanziaria" dei comuni interessati ai giudizi di conto, profili che, "nella misura in cui si riflettono in anomalie, riscontrate in sede di revisione nel conto del Tesoriere, sono apparsi in sede di remissione al Collegio ed anche in sede di valutazione da parte di quest'ultimo, meritevoli di approfondimento e considerazione";

che il giudice rimettente ricorda, tuttavia, che, dall'entrata in vigore dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), poi trasfuso nel denunciato art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l'oggetto del giudizio di conto "e' stato limitato al conto del tesoriere (che rappresenta solo una parte e per di piu' quella di mera esecuzione del conto di bilancio dell'Ente, che e' invece un bilancio misto, di competenza e di cassa)", restando con cio' precluso alla Corte dei conti "l'accertamento sul merito giuridico e contabile delle poste di bilancio e la pronuncia sulla effettivita' del risultato finale di bilancio, diversamente da quanto consentiva l'abrogata legislazione" e, in particolare, l'art. 226 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale), "sulla base del bilancio consuntivo", il quale era "depositato alla Corte in uno al conto del tesoriere", secondo quanto disposto dall'art. 310, quarto comma, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), poi abrogato dall'art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000;

che, quindi, ad avviso del giudice a quo, la disciplina oggetto di denuncia renderebbe "la pronuncia [...] nella materia largamente inadeguata anche sotto l'aspetto della verifica del rispetto dei principi di universalita', integrita' e veridicita' del bilancio, nonche' del rispetto delle regole poste con le leggi finanziarie in relazione al patto di stabilita' interno";

che, tanto premesso, il...

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