DECRETO 29 dicembre 2011 - Liquidazione coatta amministrativa della societa'' cooperativa «Cammo - Societa'' cooperativa a responsabilita'' limitata», in Morcone. (12A00237)

IL DIRETTORE GENERALE

per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Considerato che, tramite legale di fiducia, il 24 ottobre 2011 veniva presentata alla divisione una istanza datata 21 ottobre 2011 e corredata della copia del documento di identita' e del codice fiscale del sig. Francesco Guerrera che, nella sua qualita' di socio di Cammo - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata, richiedeva l'immediata adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della medesima societa' sulla base, tra l'altro, della precedente decisione sanzionatoria del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, avente ad oggetto la cancellazione della societa' cooperativa Cammo dall'Elenco generale dei soggetti abilitati all'intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 106 TUB in data 29 luglio 2011;

Considerato che, stante la segnalata urgenza e la documentazione allegata, la divisione avviava subito il procedimento dando, inoltre, formale comunicazione alla predetta societa' Cammo dell'avvenuta presentazione dell'istanza di liquidazione, oltre che disponendo autonome valutazioni e verifiche d'ufficio;

Preso atto che dopo l'avvenuta comunicazione agli interessati non veniva prodotta alcuna osservazione ne' presentata alcuna documentazione in merito, sulla base delle verifiche compiute dalla divisione in data 16 novembre 2011 veniva adottato il decreto di liquidazione coatta amministrativa n. 604/2011;

Vista la nota del 20 dicembre 2011 con cui l'avv. Francesco Ciccopiedi in nome e per conto del suddetto sig. Francesco Guerrera, successivamente, comunicava alla direzione che il proprio assistito non ha mai sottoscritto alcuna istanza di adozione del provvedimento amministrativo;

Considerato che il decreto di liquidazione coatta amministrativa, pur citando tra le premesse l'istanza del sig. Guerrera, e' stato adottato sulla base di autonomi presupposti e delle risultanze di...

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