LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Provincia autonoma di Trento riconosce l'istituto dell'amministrazione di sostegno previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 dei codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), come strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o di capacita' di provvedere ai propri interessi.

  1. Le finalita' previste da questa legge sono perseguite nell'ambito degli interventi socio-assistenziali integrativi o sostitutivi del nucleo familiare, disciplinati dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

    Art. 2

    Promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno 1. La provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, promuovono l'istituto dell'amministratore di sostegno, in particolare per mezzo di:

    1. lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;

    2. azioni di formazione, informazione, diffusione e promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno anche attraverso materiale informativo e incontri pubblici;

    3. attivita' di supporto e promozione di percorsi di mutualita' tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari.

  2. La provincia e gli enti locali possono affidare i servizi previsti da questo articolo ai punti di ascolto per il cittadino previsti dall'art. 45 della legge provinciale sulle politiche sociali o ai punti unici di accesso previsti dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali secondo le modalita' previste dall'art. 22 della medesima legge.

  3. ...

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