DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 Dicembre 2006, n. 15 - Regolamento regionale recante 'Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).'.

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 29-4852 dell'11 dicembre 2006

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.

  2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque ad uso domestico e alle acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. acquifero: formazione rocciosa permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;

    2. approvvigionamento idrico di interesse regionale: opera od insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 metri cubi all'anno e le opere che, per la potenzialita' e la qualita' degli acquiferi interessati, presentano rilevanza strategica a scala regionale cosi' come indicato dal Piano regionale di tutela delle acque;

    3. area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; e' costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta nelle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;

    4. autorita' concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'Art. 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

    5. autorita' competente: l'autorita' cui spetta il rilascio del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia;

    6. autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

    7. campo pozzi: un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;

    8. centri di pericolo: le attivita', gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano;

    9. corpo idrico sotterraneo o falda idrica: un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o piu' acquiferi;

      j corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale;

    10. fabbricati esistenti: fabbricati gia' realizzati, corso di realizzazione o per i quali sia gia' stato ottenuto l'apposito titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    11. gestore: il gestore del servizio idrico integrato o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse al cui servizio e' posta l'opera di captazione;

    12. isocrona: linea che congiunge i punti di uguale tempo di arrivo delle particelle d'acqua ad un opera di captazione con un percorso attraverso il mezzo saturo, per una determinata condizione idrodinamica;

    13. opere di captazione (o di presa): opera o complesso di opere occorrenti per il prelievo di acque da corpi idrici sotterranei o superficiali;

    14. proponenti: l'autorita' d'ambito, d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione e sentito il gestore del servizio idrico integrato, o il gestore dell'acquedotto di pubblico interesse d'intesa con il comune nel cui territorio ricade l'opera di captazione;

    15. protezione dinamica: il sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative;

    16. protezione statica: l'insieme dei divieti, dei vincoli e delle regolamentazioni che si applicano alle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione finalizzati alla prevenzione del degrado qualiquantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

    17. stabulazione di bestiame: la gestione di animali confinata in aree non dotate di manufatti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni;

    18. vulnerabilita' intrinseca: la suscettibilita' dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla...

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