LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2006, n. 28 - Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifica della legge regionale n. 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori

  1. Dopo l'Art. 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita), e' inserito il seguente:

    "Art. 9-bis (Sostegno al mantenimento dei minori). - 1. Al fine di tutelare la dignita' e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria.

  2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

  3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonche' l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

  4. Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'Art. 59, comma 4, della legge regionale n. 6/2006.

  5. Il servizio sociale dei comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonche' di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

    1. le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

    2. la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

    3. le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

    4. le modalita' di riparto agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei finanziamenti necessari.

  6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento e' tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT