LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2006, n. 28 - Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Modifica della legge regionale n. 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori
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Dopo l'Art. 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita), e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Sostegno al mantenimento dei minori). - 1. Al fine di tutelare la dignita' e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria.
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L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
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Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonche' l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
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Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'Art. 59, comma 4, della legge regionale n. 6/2006.
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Il servizio sociale dei comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonche' di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
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le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
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la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
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le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
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le modalita' di riparto agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei finanziamenti necessari.
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In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento e' tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla...
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