LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2006, n. 29 - Norme per favorire le utenze domestiche nell''acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e definizioni

  1. La Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell'approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di societa' cooperative, denominate gruppi d'acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.

  2. Il gruppo d'acquisto la cui attivita' e' disciplinata dalla presente legge e' di seguito denominato in breve "Gruppo".

  3. Il comitato regionale di vigilanza di cui all'Art. 4 e' di seguito denominato in breve "CRV".

    Art. 2.

    Gruppi d'acquisto vigilati e idonei

  4. La Regione, per le finalita' della presente legge, istituisce un elenco di gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.

  5. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, approva l'elenco di cui al comma 1 previa istruttoria svolta dalla direzione centrale competente per l'energia la quale accerta che:

    1. il gruppo sia costituito nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente con sede in Friuli-Venezia Giulia e per statuto assolva agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale;

    2. il gruppo sia costituito, sia per l'acquisto dell'energia elettrica che del gas, da almeno diecimila soci cooperatori, mantenga permanentemente tale numero minimo di soci e i medesimi non eccedano mai il quinto delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas del Friuli-Venezia Giulia; il numero delle utenze domestiche della Regione cui fare riferimento e' annualmente reso noto dalla struttura regionale competente in materia di energia entro il mese di gennaio;

    3. il gruppo disciplini i rapporti con i propri soci in merito all'acquisto di gas ed energia elettrica per mezzo di un regolamento, prevedendo la possibilita' per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalita', con un preavviso non superiore a sessanta giorni;

    4. lo statuto del gruppo e il regolamento di cui alla lettera c) siano approvati con le modalita' di cui all'Art. 6.

  6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che lo statuto del gruppo preveda:

    1. che sia istituito un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, che elegge al suo interno il presidente;

    2. che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba possedere i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' di cui all'Art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993; n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

    3. che il consiglio di amministrazione sia eletto con voto segreto, con metodo D'Hont e sulla base di una o piu' liste di candidati per i quali l'associato esprime il voto di preferenza;

    4. che l'avviso della convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio di amministrazione sia pubblicato e recapitato al socio presso il suo domicilio di utente almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;

    5. che sia sempre consentito al socio anche il...

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