Ordinanza emessa il 17 ottobre 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Liviera Zugiani Carla contro Banca Intesa S.p.a. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legisl...

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di consiglio nella causa iscritta al N.R.G. 34675/2005, letti gli atti del giudizio,

Espone in fatto

Liviera Zugiani Carla con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva la Banca Intesa S.p.a. dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:

che in data 28 novembre 2003 Basile Luisa, dipendente della S.p.a. Banca Intesa, presso l'Agenzia 559 sita in Napoli alla Piazza Vanvitelli, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente e di investimenti finanziari, a mezzo comunicazione telefonica, l'aveva sollecitata ad investire la somma a disposizione di trentamila euro in obbligazioni Parmalat, che assicuravano un rendimento pari al 7% annuo, magnificando la solidita' della societa' emittente, come aveva avuto gia' modo di constatare in riferimento ad un precedente minore investimento;

che, avendo essa attrice dato il proprio assenso, aveva ricevuto nella medesima giornata conferma a mezzo fax dell'avvenuta operazione;

che, pero', a distanza di pochi giorni, aveva appreso che la societa' Parmalat versava in stato di conclamata decozione gia' dal mese di febbraio di quell'anno, tanto che la stessa Banca Intesa, che era creditrice, ne era ben a conoscenza e nel mese di aprile aveva richiesto l'immediato rientro dell'esposizione debitoria accumulata;

che Banca stessa, quindi, non aveva esitato a ribaltare sulla propria clientela le perdite accumulate, cosi' collocando le obbligazioni Parmalat S.p.a. 7%, che erano gia' nel suo portafoglio;

che la sua preoccupazione aveva ben presto trovato conferma, in quanto solo un mese dopo l'acquisto delle obbligazioni il Tribunale di Parma, con sentenza del 23 dicembre 2003, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della societa' emittente;

che, pertanto, la Banca aveva agito, non solo in evidenti condizioni di conflitto di interesse, ma in palese violazione della specifica normativa del 1988 che impone la c.d. attivita' di consulenza incidentale in favore del cliente;

che, pertanto, detta condotta aveva determinato l'invalidita' dell'atto concluso in danno del cliente.

Aggiungeva che ad analoga conclusione poteva pervenirsi, anche con riguardo alla violazione delle norme imperative degli artt. 1337 e 1338 c.c., 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998 e nn. 26, 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522, 1° luglio 1998, che impongono all'intermediario finanziario di agire con specifica diligenza nell'assolvimento del dovere di informazione del cliente; che, in ogni caso, il comportamento della Banca integrava ipotesi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1458 c.c., determinante la risoluzione del contratto; che, ancora, sotto una diversa prospettazione potrebbe configurarsi una responsabilita' aquiliana ex art. 2043 c.c. per lesione di uninteresse - giuridicamente rilevante - alla trasparenza e correttezza del mercato, protetto dal T.U.F. del 1988 e dai regolamenti CONSOB; che, infine, la Banca era certamente incorsa anche in responsabilita' precontrattuale per il mancato assolvimento dell'obbligo di informazione nella fase di formazione del contratto.

L'attrice concludeva pertanto, in via principale, per la declaratoria di nullita' degli ordini di acquisto di obbligazioni Parmalat S.p.A. 7% 2000-2007 per un valore complessivo di Euro 35.000,00 impartiti in data 27 marzo e 28 novembre 2003 alla Banca Intesa S.p.a. e da quest'ultima esitati, con la condanna della societa' bancaria convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre interessi; in via alternativa, per la declaratoria di risoluzione del contratto in danno della societa' bancaria medesima, con condanna alla restituzione del prezzo pagato oltre il maggior danno costituito dal mancato guadagno che avrebbe potuto essere conseguito da un diverso reinvestimento in titoli di Stato, oltre gli interessi.

Si costituiva la Banca Intesa S.p.a. che deduceva la infondatezza della domanda avversa, evidenziando, in particolare, che l'attrice, peraltro titolare di un cospicuo portafoglio composto da titoli ampiamente diversificati, fin dal 1999, aveva regolarmente sottoscritto il contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari ed altro, cui era allegato il documento sui rischi ed il formulano richiesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 415/1996, sicche' era adeguatamente informata sui rischi connessi alle operazioni di investimento di titoli ed aveva omesso di fornire le comunicazioni sui propri obiettivi; che, nella specie, era stata adeguatamente informata dalla dott.ssa Basile, funzionaria della Banca, circa le voci in circolazione su eventuali dissesti della societa'; che la Banca stessa aveva avuto notizia del dissesto della Parmalat solo nel dicembre 2003 e che non rispondeva al vero che nell'aprile del 2003 aveva dato alla Parmalat...

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