Ordinanza emessa il 4 novembre 2006 dal giudice di pace di Mercato S. Severino nel procedimento civile promosso da Abate Carlo contro E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (cd. contratti di massa) - Giudizio di equita' ...

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva disposta all'udienza del 25 ottobre 2006, nel procedimento civile iscritto al N.R.G. 2199/06 promosso da Abate Carlo - attore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Geronimo contro ENEL Distribuzione S.p.A. - convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rosa.

Ha emesso la seguente ordinanza.

Premesso che con atto di citazione notificato il 15 giugno 2006, Abate Carlo conveniva in giudizio Enel Distribuzione S.p.A. per sentirla dichiarare responsabile dell'interruzione di energia elettrica avvenuta il 28 settembre 2003 e, conseguentemente, per ottenere contro la medesima societa' una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;

che il valore della controversia era quantificato in Euro 1.033,00;

che la domanda era proposta facendo valere un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato (ai sensi dell'art. 1342 cod. civ.) tramite un modulo predisposto da Enel Distribuzione S.p.A.;

che, conseguentemente, il presente giudizio dovrebbe essere deciso secondo diritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equita), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sostitutivo dell'art. 113, secondo comma, codice di procedura civile;

che, tuttavia, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della citata norma nella parte in cui esclude che il giudice di pace decida secondo equita' le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile;

che il remittente, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.

Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale ai fini della soluzione della presente controversia.

Prima di passare agli aspetti sostanziali inerenti alla non manifesta infondatezza della questione, e' bene soffermarsi su quelli formali, altrettanto importanti, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilita' che precluderebbe alla Corte di entrare nel merito della questione stessa.

Occorre, pertanto, dimostrare, come vuole l'art. 23, secondo comma, legge costituzionale n. 87 del 1953, la rilevanza della questione ai fini della soluzione del presente giudizio, cioe' l'impossibilita' di definire quest'ultimo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'.

Ebbene la questione e' rilevante, in quanto, in primo luogo, il contratto oggetto della lite rientra tra quelli previsti dall'art. 1342 c.c.

Trattasi, infatti, di contratto di somministrazione di energia elettrica, stipulato sulla base di moduli o formulari predisposti da Enel Distribuzione S.p.A.

Sempre in punto di rilevanza si precisa che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma in questione...

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