Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Santoro Ignazio Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto co...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale n. 3161/2006 R.G.N.R. e n. 752/2006 R.G. Dib. a carico di Santoro Ignazio, nato ad Acireale il 2 dicembre 1962, imputato:

  1. del delitto p. e p. dagli artt. 73, comma 1° e 1°-bis d.P.R. n. 309/1990 perche', senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa legge, illecitamente deteneva ad evidente fine di successiva rivendita gr 7,06 lordi di eroina (suddivisi in tre involucri del peso ciascuno di gr 0,26, gr 4,44 e gr 2,36, gli ultimi due occultati all'interno di un pacchetto di sigarette vuoto), sostanza stupefacente di cui alla tabella I, prevista dall'art. 14 della legge medesima.

    Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

  2. del reato p. e p. dall'art. 707 c.p. per essere stato colto nel possesso ingiustificato di un paio di tenaglie da carpentiere marca Lux, oggetto notoriamente utilizzato per lo scasso, essendo gravato da un precedente penale per reati contro il patrimonio.

    Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

  3. del reato p. e p. dall'art. 2, legge n. 1423/1956 per essere stato sorpreso nel territorio del comune di Prato pur essendo indirizzatario di un provvedimento emesso dal Questore di Prato il 21 luglio 2005 con cui gli si ingiungeva il rimpatrio nel comune di Montecatini Terme a mezzo di F.V.O.

    Accertato in Prato l'8 settembre 2006.

    Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

    Il Santoro veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme dei rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato e quindi l'imputato veniva ristretto in via cautelare in carcere. Veniva frattanto disposta perizia sullo stupefacente sequestrato che accertava la presenza di "n. 3 polveri del peso netto complessivo di grammi 6,591 contenenti oppiacei stupefacenti per complessivi milligrammi 878 (ovvero grammi 0,878) pari a milligrammi 799 (pari a 0,7999) di eroina non salificata; quantitativo esauribile in circa 6-8 giorni da un tossicodipendente medio". Il processo proseguiva con la richiesta dell'imputato di' procedere nelle forme del rito abbreviato. Ammesso l'imputato al rito speciale, all'esito della discussione il p.m. concludeva chiedendo la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione mentre il difensore chiedeva in tesi l'assoluzione. dal reato di cui al capo A) perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato e la restituzione degli atti al p.m. in relazione ai capi. B) e C) perche' estranei al giudizio di convalida dell'arresto ex art. 391 del c.p.p. e perche' l'imputato non aveva dato il consenso alla loro trattazione con rito direttissimo; in ipotesi, condanna al minimo della pena con riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 legge stupefacenti da ritenersi prevalente sulla recidiva contestata. Ove l'attenuante del fatto di lieve entita' non fosse stata ritenuta applicabile, la difesa eccepiva la legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma del c.p. nella misura in cui non differenziava la figura dello "spacciatore" da quella del tossicodipendente che avesse riportato precedenti condanne per fatti di droga.

    Poiche', secondo questo giudice, gli elementi raccolti a carico del Santoro sono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilita' penale, passando alla fase della determinazione della pena si evidenzia che, nonostante il modestissimo quantitativo di principio attivo imputabile al Santoro, non e' possibile per l'imputato - recidivo reiterato - usufruire concretamente dell'attenuante della lieve entita' del fatto tipizzata al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per effetto della modifica apportata dal legislatore del 2005 al comma 4 dell'art. 69 del c.p.

    Quanto alla qualificazione giuridica del fatto di lieve entita' nel quadro della legge stupefacenti, la giurisprudenza di legittimita' e' univoca 1) nel considerarla ipotesi circostanziata attenuata di quella descritta al comma 1° dell'art. 73, stessa legge. Ne' la situazione puo' dirsi mutata per effetto del comma 5-bis dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49 per il sol fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di "ipotesi" e non specificatamente di circostanza attenuante 2). Da questa prima conclusione ne consegue che il fatto di lieve entita' previsto nell'art. 73 della legge stupefacenti, in quanto circostanza attenuante, non puo' essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento...

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