Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Tfah Afit Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, c...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3686/06 R.G.N.R. e n. 837/06 R.G. Dib. a carico di Tfah Afit, nato in Marocco il 1° gennaio 1981, imputato:

A) del delitto p. e p. dall'art. 73, quinto comma d.P.R. n. 309/1990 per avere illecitamente detenuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge - al fine di cederla a terzi, duplice sostanza stupefacente, del tipo cocaina ed eroina, di cui alla tabella I, per grammi complessivi pari a 0,8, contenuta in due involucri termosaldati (ciascuno per sostanza diversa del peso di grammi 0,4).

In Prato l'11 luglio 2006.

B) del reato di cui all'art. 648, II comma c.p. (fattispecie di lieve entita) per avere ricevuto, detenuto o comunque utilizzato una targa per ciclomotore n. 28ZMJ proveniente da delitto contro il patrimonio (art. 647 c.p. - appropriazione di cosa smarrita o art. 625 n. 7 c.p. - furto aggravato di cosa esposta alla pubblica fede) della quale era stato denunciato lo smarrimento dalla proprietaria Leone Rosa in data 24 luglio 2006 alla Stazione dei C.C. di Montecatini.

Accertato in Prato l'11 ottobre 2006.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con riferimento anche al nominativo (alias: Hafid Mohamid).

Tfah Afit veniva arrestato e portato avanti a questo giudice per la convalida nelle forme dei rito direttissimo. L'arresto veniva convalidato e quindi l'imputato veniva ristretto in via cautelare in carcere. Il processo proseguiva con la richiesta del difensore e l'adesione del p.m., di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione e di Euro 2.000,00 di multa, cosi' calcolata: previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva contestata; pena base: anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 2.700 di multa; aumentata per la continuazione ad Euro 3.000 di multa; ridotta di un terzo per la diminuente prevista dal rito.

In relazione della richiesta di applicazione della pena si evidenziano tre problematiche:

1) - il p.m. ha considerato l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come autonoma fattispecie di reato;

2) - le attenuanti e in particolare il fatto di lieve entita' di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 non possono prevalere sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. in sede di giudizio di bilanciamento per effetto della modifica apportata dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 al quarto comma dell'art. 69 c.p.

3) - la congruita' della pena proposta.

Anzitutto va precisato che in base alle indagini svolte e in particolare alla luce delle s.i.t. rese da Affinito Luigi (al quale l'imputato aveva prospettato di acquistare lo stupefacente sequestrato), non sono emerse in concreto situazioni che comportino il proscioglimento immediato dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Quanto alla fattispecie incriminatrice contestata, si rileva che la giurisprudenza di legittimita' e' univoca 1) nel qualificare l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come circostanza attenuante dell'ipotesi base descritta al primo comma dell'art. 73 stessa legge.

Ne' la situazione puo' dirsi mutata per effetto del comma 5-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 introdotto dalla novella del 21 febbraio 2006 con legge n. 49 2) per il sol fatto che la disposizione riferendosi al comma 5 parla genericamente di "ipotesi" e non specificatamente di circostanza attenuante. Da questa prima conclusione ne consegue che, se e' vero che nulla vieta al p.m. di contestare un reato nella sua forma circostanziata attenuata o aggravata, non per questo detta circostanza puo' essere esclusa da un eventuale giudizio di bilanciamento disciplinato dall'art. 69 del c.p.

Peraltro, e' dal 1974 che nel nostro ordinamento penale il giudizio di bilanciamento e' esteso a tutte le circostanze e quindi anche a quelle ad effetto speciale, ad eccezione di quelle singole ipotesi 3) che il legislatore ha inteso espressamente sottrarre al predetto bilanciamento. Cio' premesso, e' certo che in considerazione del modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputato (ovvero 0,4 grammi lordi di cocaina e 0,4 grammi lordi di eroina) e avuto riguardo...

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