Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Irrogazione della sanzione, vigente al momento del fatto, nella misura da due a quattro volte l'importo non versato - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Non applica...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); degli artt. 44, secondo comma, e 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nel giudizio vertente tra l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova 1 e la s.a.s. Arti Grafiche Sobrero di Mauro Sobrero & C., iscritta al n. 591 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con Ordinanza emessa il 13 febbraio 2006, la Commissione tributaria regionale della Liguria - nel corso di un giudizio tributario di appello avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto da una contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento in relazione alla sanzione inflitta per il ritardo nel pagamento dell'IVA dovuta per il primo trimestre dell'anno 1995 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); nonche', "per quanto di ragione", delle disposizioni sanzionatorie "vigenti all'epoca della commessa violazione" contestata alla contribuente con l'impugnata cartella di pagamento, e cioe' degli artt. 44, secondo comma, e 48, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

che il giudice rimettente premette che, nella specie, la contribuente ha versato l'IVA trimestrale il 4 maggio 1995, invece del 3 maggio 1995, con il ritardo di un giorno rispetto alla scadenza del termine previsto dalla legge, e che per questa violazione deve applicarsi non gia' la sanzione ridotta prevista, per il caso di "ravvedimento operoso", dai denunciati artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ma la sanzione inflitta con l'atto impugnato dalla contribuente e prevista, nella misura ordinaria, dall'ugualmente denunciato art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (pari al 30 per cento dell'importo non versato);

che, ad avviso del giudice a quo, l'applicabilita' di tale sanzione nella misura ordinaria deriva dal fatto che la contribuente - pur avendo versato l'imposta entro trenta giorni dalla data della commessa violazione (cioe' entro il 3 giugno 1995) e prima della contestazione di questa - non ha avuto la soggettiva consapevolezza di aver commesso una violazione tributaria e, pertanto, non ha provveduto al pagamento, contestualmente a quello del tributo, anche della sanzione ridotta e degli interessi moratori maturati, come richiesto, al fine di beneficiare della riduzione della sanzione, dai citati artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, la Commissione tributaria regionale afferma che le norme denunciate si pongono in contrasto con l'evocato parametro costituzionale per due aspetti;

che, per un primo aspetto, dette norme sarebbero irragionevoli perche' stabiliscono l'identica sanzione pecuniaria del 30 per cento dell'importo non versato, senza differenziarla in relazione alle tre diverse ipotesi di violazione previste dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, e cioe' dell'omesso, parziale o ritardato pagamento dell'imposta, pur avendo ciascuna di tali ipotesi una "diversa gravita' sia sotto il profilo oggettivo del danno cagionato all'erario, sia sotto quello soggettivo dell'atteggiamento psicologico del contravventore";

che, per un secondo aspetto, le stesse norme, nell'escludere...

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