Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo - Interventi di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilita'. Finanza re...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dalla Provincia regionale di Ragusa contro l'Assessorato del bilancio e delle finanze, l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, il Dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione delle Province regionali di Ragusa e di Catania e della Regione Siciliana nonche' l'atto di intervento delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Francesco Mineo per la Provincia regionale di Catania, Guido Corso per le Province regionali di Ragusa, Catania, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto dalla Provincia regionale di Ragusa per l'annullamento del decreto datato 19 marzo 2004, emesso dall'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione Siciliana ed avente ad oggetto "Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004", il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64 (rectius: art. 64, commi 2 e 4) della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003);

che il rimettente ricostruisce il quadro normativo nel quale si inserisce l'impugnato decreto, riferendo che: a) l'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), sotto la rubrica "Attribuzione alle province e ai comuni del gettito di imposte erariali", dispone, al comma 1, che i proventi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono destinati direttamente alle province sedi dei Pubblici Registri Automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli assicurati, e, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale provvedano all'attuazione del comma 1, "in conformita' dei rispettivi statuti"; b) il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, in esecuzione della citata disposizione, prevede che il concessionario della riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, accrediti, con le modalita' indicate nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito; c) la Regione Siciliana ha attuato i menzionati commi 1 e 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 mediante l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), il quale stabilisce che il gettito della predetta imposta spettante alla Regione Siciliana viene direttamente percepito dalle Province regionali, che i trasferimenti a dette Province - previsti dall'art. 76 della medesima legge - sono ridotti di un importo pari al gettito riscosso per l'indicata imposta sulle assicurazioni e, infine, che resta di competenza della Regione Siciliana l'ammontare della medesima imposta versato dalle societa' di assicurazione fino alla data di entrata in vigore della legge (comma 3); d) successivamente, il censurato art. 64 della legge regionale n. 4 del 2003, al comma 2, ha stabilito che "Per l'esercizio 2003 l'assegnazione a favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, e' determinata in 144.634 migliaia di euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, stimato definitivamente in 60.000 migliaia di euro, ed e' destinata, per una quota pari almeno al 5 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,50 per cento o nella maggior misura che sara' deliberata dalla conferenza Regione-autonomie locali, a spesa di investimento"; e)...

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