Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento - Inosservanza del prescritto termine perentorio - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25. Finanza regionale - Legge della Regione Puglia - Spese sanitarie - Prestazioni sanitarie erogate da struttu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 e del 26 settembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai numeri 565 e 566 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione del Centro di analisi E4 s.r.l., del Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, della Regione Puglia, della Azienda unita' sanitaria locale Lecce 1, nonche' l'atto di intervento, fuori termine, della Federlab Italia;

Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Arturo Umberto Meo per la Federlab Italia, Maria Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Centro di analisi E4 s.r.l., Gianluigi Pellegrino e Ernesto Sticchi Damiani per il Laboratorio di analisi dott. Valentino ed altri, Stefano Rossi per la Azienda unita' sanitaria locale Lecce 1 e l'avvocato Antonello Lirosi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con due ordinanze (r.o. numeri 565 e 566 del 2005) di analogo contenuto, ciascuna delle quali emessa in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione da parte di strutture sanitarie private - provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, di alcune prestazioni - degli atti e dei provvedimenti con i quali la Regione Puglia e le competenti Aziende unita' sanitaria locali avevano proceduto alla determinazione, per l'anno 2003, del tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie rese, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).

  2. - Il rimettente premette di aver gia' sottoposto al vaglio di costituzionalita' il suddetto comma 4 dell'art. 30, secondo il quale "a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale".

    Ricorda, quindi, come la relativa questione sia stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2005, nella quale il Giudice delle leggi ha individuato due distinti profili di censura: "il primo attiene alla ingiustificata disparita' di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanita' privata e quelle di sanita' pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all'anno 1998 ai fini della quantificazione, per l'anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. "tetto montante", ignorando cosi' l'effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualita' indicate".

    La Corte costituzionale ha esaminato partitamene i suddetti profili, e ha dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata.

    Ed infatti, da un lato, la disposizione denunciata, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, e' stata ritenuta non operare alcuna discriminazione tra gli stessi, sicche' la disposizione, di per se' considerata, e' risultata non in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Dall'altro, il riferimento - contenuto nella norma in questione - ai volumi di prestazioni e ai limiti di spesa e' stata ritenuta il frutto di una scelta discrezionale, di politica sanitaria e di contenimento della spesa, del legislatore regionale, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non e' risultata viziata da intrinseca irragionevolezza.

  3. - Tanto premesso, il Tribunale amministrativo regionale, in entrambe le ordinanze di rimessione, pur affermando di tenere ferme le conclusioni alle quali e' pervenuta la Corte costituzionale, ritiene che sussistano ulteriori profili di illegittimita' del citato art. 30, comma 4, da sottoporre alla Corte medesima.

  4. - Il giudice a quo deduce come, proprio sulla base del richiamato insegnamento della Corte, l'art. 30, comma 4, della citata legge regionale n. 4 del 2003 appaia confliggere con i principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e quindi con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, pur prevedendo un limite globale e individuale (per ogni struttura) di spesa, non impone alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione e ad una comparazione dei costi e della qualita' delle prestazioni erogate dalle varie strutture sanitarie, nonche' al monitoraggio del flusso della domanda, prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziate nel Fondo sanitario regionale.

    Il Tribunale, quindi, pur non dubitando del fatto che la programmazione regionale in materia debba tenere conto dell'entita' delle risorse finanziarie, afferma, tuttavia, che l'aver determinato il tetto di spesa per il 2003, per ogni struttura, con riferimento al solo dato storico del 1998, cristallizzerebbe in modo irragionevole la situazione di mercato, laddove una corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie imporrebbe di acquisire le prestazioni dalle strutture piu' efficienti, che dimostrano di incontrare il favore dell'utenza erogando prestazioni di migliore qualita' ed a costi minori. Cio' darebbe...

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