Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Termine - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole al reo Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Denunciata irragionevole limitazione del principio della re...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze dell'8 febbraio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), del 5 luglio 2006 dal Tribunale di Perugia, del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma, del 21 marzo 2006 dalla Corte di appello di Genova e dell'8 maggio 2006 dal giudice di pace di Pisa, rispettivamente iscritte al n. 510 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 45, 108, 133 e 170 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 9, 12, 13 e 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere (sezione distaccata di Piedimonte Matese), Perugia e Roma, la Corte di appello di Genova ed il Giudice di pace di Pisa, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano tale norma nella parte in cui prevede che l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado gia' in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della stessa legge, a quelli per i quali non "sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento";

che, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese (r.o. n. 510 del 2006), nel premettere che il delitto ex art. 349 del codice penale sottoposto al suo giudizio risulterebbe ormai prescritto, se l'applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione del reato - introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005 - non fosse preclusa, nella specie, dalla gia' avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, e dunque dalla previsione di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge, ipotizza il contrasto tra la disposizione da ultimo menzionata e l'art. 3 Cost.;

che, difatti, la norma censurata introdurrebbe "un regime differente a fronte di situazioni identiche", e cioe' "un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti indagati e soggetti imputati, ma ancora peggio tra stessi imputati nel giudizio di primo grado", e cio' sulla base della mera circostanza che "il processo abbia o non varcato una certa soglia", costituita, oltretutto, da un adempimento - l'apertura del dibattimento - assolutamente "neutro" ai fini della prescrizione, "posto che non e' assimilabile alla pronuncia di una sentenza in primo grado", ne' e' - come invece l'esercizio dell'azione penale - "espressione della pretesa punitiva dello Stato";

che inoltre, piu' in generale, se la scelta compiuta "a regime" dal legislatore e' quella di ridimensionare i termini di prescrizione del reato, non si...

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