REGOLAMENTO REGIONALE 27 Novembre 2006, n. 12 - Regolamento regionale recante: 'Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile".

Art. 1.

  1. Al comma 2 dell'Art. 8 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attivita' di protezione civile), le parole: "Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2007".

    Art. 2.

  2. L'Art. 11 del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R (Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile), e' sostituito dal seguente:

    "Art. 11 (Commissione grandi rischi). - 1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

  3. La Commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e' presieduta dall'assessore con delega alla Protezione civile ed e' composta da:

    1. il direttore della struttura regionale competente in materia di protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

    2. esperti in materia e direttori regionali, convocabili, se necessario, in relazione alla tipologia e alla gravita' dell' evento;

    3. i presidenti delle sezioni di rischio, nominati dai componenti costituenti la stessa sezione;

    4. un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

    5. un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) designato dall'Agenzia stessa;

    6. un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) designato dall'Agenzia stessa.

  4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

    1. Sezione I (Rischio sismico), cosi' composta:

      1) due esperti in materia di ingegneria strutturale e geotecnica;

      2) un esperto in materia di ingegneria del territorio dell'ambiente e delle geotecnologie;

      3) un esperto in materia di ingegneria ed infrastrutture civile;

      4) un esperto in materia di scienza della terra;

    2. sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe), cosi' composta:

      1) un esperto in materia di ingegneria strutturale e...

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