Ordinanza emessa il 16 gennaio 2007 dal tribunale di Rossano nel procedimento civile promosso da Novellis Umberto contro Olearia Guinnicelli S.r.l. Lavoro (rapporto di) - Lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a tempo determinato - Diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, per le...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 513/03 R.G.A.C. tra Novelis Umberto, nato a Rossano il 30 aprile 1942, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. Filomena Lepera ed Angela Pirillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse il Crosia (Cosenza), frazione Mirto, via Saragat n. 6;

Contro S.r.l. Olearia Guinnicelli, in persona dell'amministratore l.r.p.t., con sede in Rossano.

Per il riconoscimento del diritto alla riassunzione in rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

Con ricorso depositato in data 13 marzo 2003 Novellis Umberto conveniva in giudizio la S.r.l. Olearia Guinnicelli allegando:

di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1965 al 31 marzo 2002 ogni anno con distinti contratti di lavoro a tempo determinato, come operaio, addetto alla distilieria della convenuta (IX liv. CCNL oleari margarinieri);

che per l'annata olearia 2002/2003 non era stato riassunto, nonostante espressa manifestazione in tal senso alla convenuta;

che di contro erano stati assunti altri lavoratori, nonostante fosse titolare di diritto di precedenza nelle riassunzioni ex art. 23, comma 2, legge n. 56/1987 e 10, commi 9 e 10, d.lgs. n. 368/2001;

che quindi aveva diritto al riconoscimento della retribuzione e contribuzione per il periodo in cui non era stato riassunto.

Concludeva quindi per il riconoscimento del suo diritto alla riassunzione, del rapporto di lavoro anche per l'annata olearia 2002/2003 con condanna della convenuta al pagamento della retribuzione ed al versamento contributivo.

La S.r.l. Olearia Guinnicelli non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Questo giudice, con ordinanza del 3 maggio 2004, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, nella misura in cui non riconoscono il diritto alla diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nella stessa misura di cui alla legge n. 56/1987. La Corte costituzionale, con ordinanza del 21 giugno 2006, n. 252, ha restituito gli atti a questo giudice, al...

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