Ordinanza emessa il 14 dicembre 2006 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Rubegni Marco ed altro Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione - Mancata previsione della connessione di procedimenti nella ipotesi in cui una persona sia imputata di piu' reati commessi...

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato Rubegni Marco;

Letti ed esaminati gli atti di causa ed udito il parere delle altre parti;

O s s e r v a

L'art. 12 del codice di rito disciplina i casi nei quali ragioni di connessione tra procedimenti possono determinare spostamenti della competenza per materia (art. 15 c.p.p.) o per territorio (art. 16 c.p.p.), ovvero la riunione di piu' procedimenti pendenti di fronte allo stesso giudice (art. 17 c.p.p.). Essi sono, come e' noto, distinti in tre gruppi: alla lettera a) dell'art. 12 e' previsto il caso in cui il reato sia stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione tra loro ovvero se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; alla lettera b) i casi di concorso formale di reati e di reato continuato; alla lettera c), parzialmente, l'ipotesi della c.d. connessione teleologica.

L'art. 17 c.p.p. stabilisce poi, in materia di riunione di procedimenti, che oltre che nei casi previsti dall'art. 12 la riunione di processi pendenti nello stesso grado e davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi anche nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b), il quale contempla ulteriori ipotesi di connessione funzionale tra reati, oltre che quelle della connessione probatoria e della commissione di reati da parte di piu' persone in danno reciproco le une delle altre.

La disciplina appena richiamata si applica in via generale ma e' derogata, quanto al giudizio di fronte al giudice di pace, dall'art. 7 del d.lgs. n. 274/2000, che limita l'istituto della connessione ai soli casi di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione e di reato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro. Trattasi di disposizione univoca quanto al suo oggettivo disposto, non suscettibile di interpretazioni diverse, proprio in ragione della sua chiarezza, da quella imposta dal suo tenore letterale, tanto che in una fattispecie di conflitto negativo di competenza tra il giudice di pace di Sondrio ed il tribunale di quella citta', la Corte di cassazione ha trovato l'occasione di ribadire anche recentemente che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operativita' degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale." (Cassazione, sez. I n. 21357/2005). Piu' ampia tuttavia la facolta' da parte del giudice di pace di ricorrere all'istituto della riunione di processi tutti pendenti di fronte a lui, che viene concessa dall'art. 9 del d.lgs. n. 274/2000 quando i reati sono commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, quando piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento, quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT