Ordinanza emessa il 6 marzo 2007 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cestie' Filippo Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e di sospensione del giudizio art. 23, legge n. 87 del 1953;

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 16 febbraio 2007;

Pronunziando nel procedimento penale a carico di Filippo Cestie', imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "perche' illecitamente deteneva totali grammi 0,610 di sostanza stupefacente denominata eroina, pari a 6 singole dosi, delle quali 1 (una,) cedeva a Mohamed Abl El Aziz. In Roma il 13 gennaio 2007. Con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale";

Udita l'istanza, avanzata all'udienza in data 16 febbraio 2007, con cui l'avv. Fabrizio Pennesi, difensore d'ufficio dell'imputato, sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

Esaminati gli atti;

O s s e r v a

  1. - La questione sollevata dalla difesa appare rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata.

  2. - Filippo Cestie' veniva tratto in arresto in data 13 gennaio 2007 per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto meglio descritto in epigrafe), e presentato dalla polizia giudiziaria all'udienza del 15 gennaio 2007 per la convalida ed il contestuale giudizio.

    Convalidato l'arresto ed applicata la misura cautelare della custodia in carcere, si disponeva procedersi a giudizio nelle forme del rito direttissimo.

    Alla successiva udienza del 20 gennaio 2007 - cui il processo slittava per concessione del chiesto termine a difesa - la difesa dell'imputato preannunciava una richiesta di applicazione di pena concordata, sub-specie di lavoro di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, all'uopo chiedendo rinvio per munirsi di documentazione sanitaria sullo stato di tossicodipendenza dell'imputato.

    All'udienza del 16 febbraio 2007 la difesa, nell'illustrare la richiesta di applicazione di pena concordata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sollevava la predetta questione di legittimita' costituzionale del novellato art. 69, quarto comma, c.p., che impedirebbe il contenimento della pena nei limiti edittali di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravando in maniera sproporzionata il trattamento punitivo per il reato effettivamente commesso. Il pubblico ministero si rimetteva al tribunale.

  3. - Con memoria integrativa depositata in data 27.2.2007 il difensore, maggiormente esplicando il contenuto delle censure mosse all'attuale disposto dell'art. 69 c.p., come novellato dalla legge n. 251 del 2005, evidenziava:

    un primo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla notevole ed ingiustificata discriminazione operatasi in danno degli imputati recidivi reiterati, che si vedrebbero sanzionati con pene fino a cinque volte superiori a quelle irrogabili, per il medesimo fatto, nei confronti degli imputati comuni: come nel caso di specie, ove, pur in presenza di una condotta astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, punita con pena minima di anni uno di reclusione, la pena da irrogare dovrebbe invece commisurarsi ad un minimo edittale di anni sei di reclusione previsto per la fattispecie base di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990;

    un secondo profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche', imponendo di determinare il trattamento punitivo non in base al fatto compiuto, ma solo al numero, al tipo ed alla frequenza dei reati in precedenza commessi, la suddetta norma vanificherebbe ogni potere discrezionale del giudice in ordine all'applicazione della pena ed alla valutazione della personalita' del reo, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.;

    un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in relazione alla menomazione del diritto di difesa ed alla violazione dei principi del c.d. giusto processo, per effetto di un meccanismo che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, ridurrebbe di fatto le possibilita' della difesa all'unica opzione del rito alternativo, al fine di contenere il piu' possibile la pena e cosi' di adeguarla all'effettiva gravita' del fatto commesso;

    un profilo di...

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