Ordinanza emessa il 21 novembre 2006 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Scarpato Aldo Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Revoca della patente di guida per sopravvenuto difetto dei prescritti requisiti morali - Istanza del s...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 9/05 R.G.M.P., pendente nei confronti di Scarpato Aldo, nato a Napoli il 5 luglio 1970 e residente in Castel Volturno (CE) alla via Ostia n. 6, attualmente sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni, ai sensi della legge n. 575/1965, in forza di decreto emesso da questo tribunale in data 2 agosto 2006;

Letta, in particolare, l'istanza avanzata dal difensore di fiducia dello Scarpato a margine dell'udienza del 28 settembre 2006 con la quale egli aveva richiesto al collegio di autorizzare il sottoposto all'utilizzo della propria autovettura nell'ambito del comune di soggiorno obbligato;

Fissata udienza camerale per la trattazione, acquisita la documentazione depositata dall'istante;

Rilevato che il collegio, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2006, in cui il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto dell'istanza, mentre la difesa del prevenuto aveva insistito per l'accoglimento della medesima, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo avendo verificato, nel caso posto all'attenzione del tribunale, la sussistenza di temi di costituzionalita';

Considerato che, pertanto, e' stata celebrata l'udienza del 21 novembre 2006, in cui il collegio ha sentito le parti in ordine agli emergenti profili di costituzionalita';

O s s e r v a

Come detto, Scarpato Aldo ha chiesto al collegio di essere autorizzato alla guida della propria autovettura al fine di circolare nel suo comune di residenza, ove sta scontando l'obbligo di soggiorno.

Egli, infatti, ha ricevuto dalla Prefettura di Caserta notifica del provvedimento con il quale, stante l'attuale sottoposizione del richiedente a misura di prevenzione della sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, la p.a. aveva disposto la revoca della patente di guida a lui intestata (cfr. provvedimento del 10 agosto 2006, in atti).

A sostegno dell'istanza ha dichiarato in udienza di avere assoluto bisogno dell'abilitazione alla guida in quanto invalido civile affetto da grave patologia cardiaca (cfr. documentazione allegata al procedimento principale), che lo costringe a frequenti ricoveri in ospedale per accertamenti e cure, ai quali e' stato autorizzato, del resto, anche da questo Tribunale.

Ha, inoltre, sottolineato che le sue condizioni di salute gli impediscono di deambulare per lunghi tratti, specificando che il non poter guidare lo espone a gravi rischi costringendolo a dipendere da altri in momenti di necessita' (quando, ad esempio, ha avuto bisogno di recarsi con urgenza in ospedale per un controllo).

E' stato anche indicato che il non poter guidare pregiudica la possibilita' dello Scampato di tenere una condotta osservante degli obblighi imposti con il provvedimento applicativo della misura, con particolare riferimento alla necessita' di recarsi per la firma una volta a settimana presso la p.g. preposta ai controlli, impedendogli altresi' di darsi ad uno stabile lavoro, come, invece, prescritto nel decreto emesso da questo Tribunale.

Infine, il prevenuto ha sostenuto che la patente di guida gli e' necessaria per sopperire attivamente sia alle necessita' quotidiane dei tre figli, di cui uno ancora minorenne, sia alle evenienze straordinarie che potrebbero riguardarli e che comporterebbero la necessita' da parte del sottoposto di potere legittimamente condurre un veicolo.

La questione appare particolarmente delicata e rilevante dato che, come risulta dagli atti del fascicolo principale, lo Scarpato ha un figlio di nome Salvatore affetto da gravissimo handicap psico-motorio (tetraparesi spastica), invalido e che fruisce di pensione e di indennita' di accompagnamento (la persona delegata all'accompagnamento e', a quanto consta, proprio il padre): e' evidente, pertanto, ha specificato la difesa, che il non poter disporre della patente di guida espone anche il congiunto del sottoposto a gravissimi rischi di salute, impedendo al padre, in ipotesi, di accompagnarlo in ospedale in caso di necessita'. La materia e' attualmente disciplinata dagli artt. 120, 130 comma 1, lett. b) e 128 (per quanto attiene specificamente alla revisione della patente di guida) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada): l'art. 120 comprende, tra coloro che non possono ottenere la patente di guida per mancanza dei requisiti morali, le persone che sono state o sono sottoposte alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56 ed alla legge n. 575/65, fatti salvi gli eventuali provvedimenti riabilitativi.

L'art. 130, comma 1, lett. b), dello stesso decreto dispone, invece, che la patente di guida e' revocata quando il titolare non sia piu' in possesso dei richiesti requisiti morali e, quindi, anche nel caso che l'applicazione di una misura di prevenzione intervenga dopo il rilascio della patente.

Infine, l'art. 128, in tema di revisione della patente, prevede che gli uffici della Direzione generale della M.C.TC., nonche' il Prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all'art. 119 comma 4 o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica.

L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

Proprio in applicazione dell'art. 120 c.d.s., la Prefettura di Caserta ha disposto la revoca della patente allo Scarnato in data 10 agosto 2006.

A fronte di tale sistema normativo che sancisce, come si vede la perdita della patente ovvero l'impossibilita' di un suo rilascio o rinnovo come conseguenza automatica (e non frutto di discrezionalita' amministrativa) dell'applicazione di misure di prevenzione, non e' previsto alcun margine di valutazione in capo al giudice della prevenzione, attraverso il quale si possa - ancora durante la fase giurisdizionale ed in presenza di circostanze straordinarie ed eccezionali tali da ipotizzare una...

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