Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Questione di costituzionalita' sollevata dalle parti costituite nel giudizio a quo in relazione a parametro diverso da quelli evocati dal rimettente - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzional...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) promossi, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, con ordinanze del 7 aprile 2006 dal Tribunale di Roma, del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Milano, del 15 giugno 2006 dal Tribunale di Lamezia Terme, del 23 maggio 2006 dal Tribunale di Ancona, del 24 marzo 2006 dal Tribunale di Taranto, del 5 maggio 2006 dal Tribunale di Oristano, del 13 aprile 2006 dalla Corte di Appello di L'Aquila e del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Ancona, rispettivamente iscritte ai numeri 236, 461, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 44, 46, 48 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e numeri 3 e 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di Laura Bux e Diego Portaluppi, di Rosalia Presti, di Maria Lobozzo e Francesco Sauro, di Maria Piera Masciadri, di Carolina Di Guida (fuori termine), nonche' l'atto di intervento di Paola Giordani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 e nella Camera di consiglio del successivo 9 maggio il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Luisa Torchia per Maria Piera Masciadri, Isacco Sullam e Arturo Salerni per Rosalia Presti, Alberto Guariso per Maria Lobozzo e Francesco Sauro, Stefano Nespor per Laura Bux e Diego Portaluppi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 maggio 2006 (r.o. n. 461 del 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione, nonche' ai principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale, facendo salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito, tra l'altro, che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.

    L'ordinanza di rimessione e' stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la controversia tra la signora Vita Giacone, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ed altro, nonche' quindici cause, alla medesima riunite, tutte vertenti sull'applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999.

    Tale norma, a sua volta, nel prevedere che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, fosse trasferito nei ruoli del personale ATA statale, ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili - ferma restando l'opzione per l'ente di appartenenza qualora le qualifiche e i profili non avessero trovato corrispondenza - aveva stabilito, tra l'altro, che a detto personale venisse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza.

  2. - In primo luogo, il rimettente, che non ritiene possibile accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, delinea il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata.

    In particolare, il Tribunale fa riferimento all'accordo in data 20 luglio 2000 siglato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali e recepito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 5 aprile 2001 (Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale gia' dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), e rileva come l'ARAN - pronunciatasi ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - abbia chiarito che detto atto trova fondamento nell'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e non, invece, nella contrattazione collettiva.

  3. - Il rimettente, quindi, nel prospettare che la disposizione censurata innoverebbe, con carattere retroattivo, il contenuto della norma che pretende di interpretare, rileva come, salvo che per la materia penale, il legislatore ben possa emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che siano - purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.

    Nella fattispecie in esame, invece, si paleserebbe un insanabile conflitto con l'art. 3 della Costituzione.

    Ed infatti, l'art. 8 della legge n. 124 del 1999, come interpretato dalla Corte di cassazione (sono richiamate, in particolare, le sentenze numeri 3224, 3225, 3356, 4722, 7747, 10576, 18653, 18829 del 2005), nello stabilire il trasferimento del personale ATA, dipendente dagli enti locali, all'amministrazione statale, avrebbe sancito il principio per cui lo stesso personale avrebbe dovuto essere considerato uguale al corrispondente personale ATA dello Stato attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza.

    Diversamente, la disposizione censurata determinerebbe la coesistenza, pure in presenza di parita' di mansioni e di anzianita', di regimi giuridici diversi dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparita' di trattamento.

    3.1. - Il carattere retroattivo della norma in esame, insieme alla natura innovativa della stessa, si contrapporrebbe all'interpretazione ormai consolidata offerta dalla giurisprudenza di legittimita' e verrebbe ad incidere sui giudizi in corso, "ponendosi, cosi', in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e (...) risultando invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione".

  4. - La disposizione in esame, tuttavia, ad avviso del Tribunale di Milano, non sarebbe esente da vizi, anche qualora si riconoscesse alla stessa natura interpretativa.

    In primo luogo, la scelta imposta da tale disposizione non rientrerebbe tra le possibili varianti di lettura del testo originario; in secondo luogo, in ordine all'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, si sarebbe formato un diritto vivente, in ragione della giurisprudenza univoca della Corte di cassazione; infine, la non prevedibilita' della soluzione interpretativa offerta dal legislatore rispetto a quella affermatasi nella prassi, "oltre che in relazione ai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza", indurrebbe a ritenere violato il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico.

    Pertanto, il comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, anche se inteso quale norma interpretativa, confliggerebbe con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.

  5. - Infine, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe anche l'art. 42 della Costituzione, in quanto i diritti di carattere economico, derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata sarebbero gia' entrati a fare parte del patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati "espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005".

    Nella specie, inoltre, non sussisterebbero ragioni di interesse generale tali da legittimare l'espropriazione della proprieta' privata.

  6. - Si sono costituite nel giudizio alcune delle parti private ricorrenti nel giudizio a quo, svolgendo argomentazioni difensive che, sostanzialmente, riprendono quelle prospettate dal Tribunale di Milano, alle cui conclusioni le parti stesse aderiscono.

    Con atto depositato il 9 novembre 2006 si sono costituiti in giudizio i signori Laura Bux e Diego Portaluppi, chiedendo anche essi la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma censurata.

    Il successivo 16 novembre ha depositato atto di costituzione la signora Rosalia Presti, che ha dedotto l'illegittimita' costituzionale...

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