Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione accessoria della confisca obbligatoria del motoveicolo - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza, del principio di proporzionalita' delle sanzioni, lesione del diritto di proprieta' e dei p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 27 aprile 2006 (numeri 2 ordinanze) dal giudice di pace di Giarre, del 27 giugno 2006, dal giudice di pace di Brescia, del 29 giugno 2006 dal giudice di pace di Sant'Antioco, del 12 aprile 2006 dal giudice di pace di Trieste, del 4 luglio 2006 dal giudice di pace di Locri, del 3 febbraio 2006 dal giudice di pace di Torre Annunziata e del 5 maggio 2006 dal giudice di pace di Noto, rispettivamente iscritte ai numeri 683, 684 e 685 del registro ordinanze 2006 ed ai numeri 5, 11, 116, 127 e 147 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6, 7, 12 e 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Giarre (r.o. nn. 683 e 684 del 2006), Brescia (r.o. n. 685 del 2006), Sant'Antioco (r.o. n. 5 del 2007), Trieste (r.o. n. 11 del 2007) e Locri (r.o. n. 116 del 2007) hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione - dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. n. 127 del 2007) e Noto (r.o. n. 147 del 2007) censurano - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost. (parametri, gli ultimi due, evocati solo dal rimettente torrese) - gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che, in particolare, il rimettente di Giarre - premesso di dover giudicare di due ricorsi, proposti da altrettanti proprietari di ciclomotori, avverso i provvedimenti con i quali, contestata ai conducenti la violazione dell'art. 170, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, e' stata disposta la confisca dei veicoli suddetti - assume l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213 (peraltro erroneamente indicato come 123) del medesimo codice, "nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca del motoveicolo", ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost;

che esso, difatti, deduce che la confisca "e' la negazione del concetto di proprieta' privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto", come garantito dall'art. 42 della Costituzione;

che la norma censurata inoltre contrasterebbe con quanto stabilito dall'art. 3 Cost. "in merito alla uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini dinanzi alla legge", giacche' infrazioni stradali anche piu' gravi di quelle contemplate dal comma 2-sexies del censurato art. 213 del codice della strada "non sono punite alla stessa stregua";

che, infine, la confisca troverebbe ingiustificatamente applicazione "anche nel caso in cui a violare la norma non sia il titolare del diritto di proprieta' sul mezzo", il quale subirebbe, cosi', del tutto incolpevolmente la sanzione;

che il giudice di pace di Brescia censura - in riferimento al solo art. 3 Cost. - il medesimo art. 213, comma...

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