LEGGE REGIONALE 27 Novembre 2006, n. 23 - Disposizioni urgenti in materia di personale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 52/1980

  1. Dopo il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e' aggiunto il seguente:

    "3-bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, puo' essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalita' di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.".

  2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

    1. UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

    2. UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

    3. UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

    4. UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale n. 18/1996

  3. Il comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'Art. 8, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, e' abrogato.

  4. Dopo l'Art. 18 della legge regionale n. 18/1996, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 18.1 (Accesso alle categorie dell'area forestale). - 1. Alla categoria FA dell'area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificita' delle mansioni da svolgere.

  5. Fermo restando il disposto di cui all'Art. 12, nonche' quanto previsto dall'Art. 18-bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria FC dell'area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso.".

    Art. 3.

    Modifica all'Art. 16 della legge regionale n. 8/2005

  6. L'Art. 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

    "Art. 16 (Recuperi da graduatorie concorsuali). - 1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'Art. 127 della legge regionale n. 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purche' sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

  7. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi...

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