REGOLAMENTO REGIONALE 20 Marzo 2007, n. 1 - Regolamento per la sicurezza nell''attivita'' sportiva invernale sulle piste e sugli impianti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3

marzo 2007)

Premesso che:

il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 38 del 27 febbraio 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 e dell'Art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonche' i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

  2. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumita' altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacita' tecniche alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

  3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003 in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili e' vietato utilizzare le medesime aree fuori dall'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attivita'.

    Art. 2.

    Aree sciabili

  4. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto tra portata degli impianti e superficie delle piste.

  5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare ed agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonche' le modalita' ed i tempi di utilizzo degli stessi. L'individuazione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree.

  6. I comuni interessati, inoltre, provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresi' quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attivita' agonistica.

  7. Le piste di discesa sono classificate e devono rispondere ai requisiti come di seguito indicato:

    1. campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;

    2. pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;

    3. pista di media difficolta', recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;

    4. pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero.

    Art. 3.

    Gestione impianti

  8. I comuni e/o gli enti gestori nei quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve sono tenuti a:

    1. assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficolta' e di pericolosita' di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT