LEGGE REGIONALE 6 Novembre 2006, n. 21 - Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia.

Capo I

Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

Art. 1.

Finalita' e obiettivi

  1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attivita' culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attivita' di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

    1. diffusione e sostegno dell'attivita' di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunita', nonche' allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della societa' regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale;

    2. raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonche' qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attivita' educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attivita' di formazione e autoformazione;

    3. promozione e sostegno dell'attivita' di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attivita' innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;

    4. promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessita' dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonche' all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

    Capo II

    Promozione del cinema di qualita'

    Art. 2. Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

  2. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli-Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio.

  3. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto delle linee guida di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a).

  4. Per il sostegno dell'attivita' istituzionale degli enti senza fine di lucro, operanti nella Regione da almeno tre anni, che curano l'organizzazione delle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, l'amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entita' commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse.

  5. I finanziamenti sono subordinati alla collaborazione degli enti beneficiari con la Regione nell'ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti danno adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione nelle manifestazioni culturali di cui al comma 1.

    Art. 3.

    Circuito regionale del cinema di qualita'

  6. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualita' un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunita' locali.

  7. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualita', l'amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento e' disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

  8. Per le finalita' di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attivita' del circuito regionale del cinema di qualita' di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro.

  9. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell'esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualita' sociale delle citta' e del territorio, l'Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attivita' delle sale situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli-Venezia Giulia.

  10. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.

    Art. 4.

    Sostegno degli enti di cultura cinematografica

  11. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a enti di cultura cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale.

  12. La concessione del contributo avviene sentita la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto del regolamento di cui al comma 3.

  13. Con regolamento da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di ente di cultura cinematografica d'interesse regionale, per l'ammissione al finanziamento, i criteri di priorita' nella concessione dei contributi, la possibilita' di destinare parte dei contributi alle spese di funzionamento dell'ente, nonche' le modalita' di applicazione della procedura valutativa.

    Art. 5.

    Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo

  14. La Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, istituita presso la direzione centrale competente in materia di cultura, svolge le seguenti funzioni:

    1. predispone le linee guida di attivita' cinematografica, anche tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dall'Associazione Festival italiani di cinema (AFIC);

    2. formula il parere di cui all'Art. 2, comma 2;

    3. valuta ed esprime parere sui progetti predisposti dagli enti culturali al fine di favorire lo sviluppo dei circuito regionale del cinema di qualita' di cui all'Art. 3, comma 2;

    4. formula il parere sulla concessione dei contributi di cui all'Art. 3, commi 3 e 4, e sulle iniziative di sostegno agli enti di cultura cinematografica ai sensi dell'Art. 4;

    5. esprime il parere sul regolamento previsto dall'Art. 7, comma 2, per l'accreditamento dei centri che si qualificano come mediateca di sistema.

  15. La Commissione e' composta da:

    1. quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali;

    2. un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli;

    3. un rappresentante regionale dell'Associazione videoteche e mediateche italiane;

    4. quattro esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Universita' della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali;

    5. un rappresentante della direzione centrale competente in materia di cultura;

    6. un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

  16. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono gli enti di cultura cinematografica d'interesse regionale, nonche' gli enti e le istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

  17. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno. Il trattamento dei componenti esterni e' disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

    Capo III

    Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di
    interesse regionale

    Art. 6.

    ...

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