Ordinanza emessa il 19 dicembre 2006 dal tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio nel procedimento civile promosso da Fercam S.p.a. contro Mahlo Italia S.r.l. ed altri Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione con altra causa pendente innanzi al tribunale - Esclusione de...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ex artt. 1 legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 segg. legge 11 marzo 1957 n. 87, nella controversia avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 802/2005 pronunciata dal Giudice di pace di Desio in data 31 luglio - 4 agosto 2005, proposta da Fercam S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano - Bozen ed elettivamente domiciliata a Lissone, via Penati, n. 23, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Garghentino, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Alxander Kritzinger e Martin Fill del Foro di Bolzano - Bozen ed agli avv. Davide Vigano' e Dario Ippolito del Foro di Monza, come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado (quanto ai primi tre) e come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore (per gli ultimi due), appellante;

Contro 1) Mahlo Italia S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Daverio; 2) Battista Fadigati, entrambi elettivamente domiciliati a Milano, via Santa Maria Valle, n. 1, presso lo studio dell'avv. Davide Viraldi, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado, appellati - contumaci (in appello);

Contro Il Duomo Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata a Desio, via Serao, n. 18, presso lo studio dell'avv. Adriano Cantu', che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Franco Monti del Foro di Milano, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado appellata;

Contro Arnaldo Corsini, residente in Varedo, via Aquileia, n. 7, appellato - contumace;

Contro Fondiaria - SAI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Firenze ed elettivamente domiciliata a Monza, corso Vittorio Emanuele II, n. 6, presso A.T.A.P., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo e Gaetano Del Borrello, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, appellata.

Premesso in fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la Fercam S.p.A. conveniva innanzi al Giudice di pace di Desio Mahlo Italia S.r.l., Battista Fadigati e la Il Duomo Assicurazioni S.p.A., chiedendo che i medesimi venissero solidalmente condannati al risarcimento dei danni all'attrice medesima derivati in occasione dell'incidente stradale verificatosi in data 11 marzo 2003 in Cesano Mademo, SP 35 e che aveva visto coinvolto, oltre all'autotreno Daimler Chrysler mod. 1843 di sua proprieta', altri quattro autoveicoli.

Riferiva, infatti, l'attrice che in quell'occasione l'autoveicolo Fiat Punto di proprieta' di tale Laura Colombo, mentre procedeva sulla carreggiata, aveva investito un pezzo di cerchione lasciato da un veicolo industriale, sbandando ed andando a strisciare il guard-rail. In quel mentre era sopraggiunto il veicolo VW Lupo, di proprieta' ditale Rosanna Giuliani, che, a propria volta, dopo aver urtato il cerchione, aveva rallentato e si era accostato al margine destro della strada, per controllare l'accaduto. Subito dopo erano sopraggiunti i due veicoli Renault Clio, di proprieta' di Arnaldo Corsini, e VW Golf Variant, di proprieta' della Mahlo Italia S.r.l. (nonche' condotto da Battista Fadigati).

Il primo di essi, dopo aver urtato il cerchione, aveva sbandato, andando a collidere con la VW Golf, la quale, a sua volta, era andata a sbattere contro l'autotreno di proprieta' della Fercam S.p.A., il quale, del tutto estraneo alla "carambola", era semplicemente in sosta lungo la banchina.

Riferiva l'attrice che, a seguito dell'urto, il camion aveva subito danni per Euro 1.270,50, cui andavano sommati danni da fermo tecnico per Euro 96,84.

Tutto cio' premesso, chiedeva la condanna della Mahlo Italia S.r.l., di Battista Fadigati e della Il Duomo Assicurazioni S.p.A. - societa' assicuratrice dell'autoveicolo - al risarcimento dei danni.

Si costituivano - congiuntamente - Mahlo Italia S.r.l. e Battista Fadigati che eccepivano che l'incidente era stato determinato unicamente da Arnaldo Corsini, il quale, sbandando con la propria vettura, aveva investito quella dei convenuti, rendendo per quest'ultima inevitabile l'impatto contro l'autotreno dell'attrice. Deducevano i convenuti che, per tale motivo, essi avevano instaurato giudizio di risarcimento danni contro Arnaldo Corsini innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio.

Chiedevano, quindi, preliminarmente, di riunire la presente controversia a quella pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, e, nel merito, di rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti.

Si costituiva altresi' la Il Duomo Assicurazioni S.p.A., che a propria volta eccepiva l'esclusiva responsabilita' di Arnaldo Corsini, aderendo di fatto alle conclusioni degli altri convenuti.

Alla prima udienza del 14 maggio 2004 il Giudice di pace concedeva a parte attrice un termine per il deposito di una memoria. Detto termine veniva impiegato dalla Fercam S.p.A. per contestare la sussistenza dei presupposti per la riunione e per chiedere, alla luce delle difese dei convenuti, di essere autorizzata ad evocare in giudizio Arnaldo Corsini e la Fondiaria - SAI S.p.A., onde ottenere la loro condanna, solidale o esclusiva, al risarcimento dei danni, nel caso in cui fosse stata ritenuta sussistente una loro responsabilita'.

Dopo discussione in udienza, con ordinanza riservata in data 19 giugno 2004, il giudice di pace, ritenuta la insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c., respingeva l'istanza di riunione, ed autorizzava, per contro, la Fercam S.p.A. a chiamare in causa Arnaldo Corsini e la Fondiaria - SAI S.p.A.

Mentre Arnaldo Corsini non si costituiva e veniva dichiarato conturnace, la Fondiaria - SAI S.p.A. si costituiva regolarmente, eccependo anch'essa la connessione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio tra la Mahlo Italia S.r.l., Battista Fadigati, Arnaldo Corsini e la stessa Fondiaria - SAI S.p.A. Nel merito contestava la responsabilita' di Arnaldo Corsini, affermando l'esclusiva imputabilita' del sinistro a Battista Fadigati.

Dopo un ulteriore scambio di memorie ed alcune udienze, con ordinanza riservata in data 17 maggio 2005, il giudice di pace fissava udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione preliminare di connessione.

Precisate le conclusioni e scambiate le memorie ex art. 190 c.p.c., con sentenza n. 802/2005 pronunciata in data 31 luglio - 4 agosto 2005, il Giudice di pace di Desio dichiarava il procedimento connesso a quello r.g. 1485/2004, pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, fissando termine di 120 giorni per la riassunzione del giudizio.

Avverso detta sentenza la Fercarn S.p.A. ha proposto appello. Si sono regolarmente costituiti gli appellati Il Duomo Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria - SAI S.p.A. - che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata - mentre sono rimasti contumaci Arnaldo Corsini (gia' contumace in I grado) e Malilo Italia S.r.l. e Battista Fadigati.

Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

Osservato in diritto

Premessa.

La vicenda illustrata nella premessa in fatto costituisce, in realta', uno solo dei molteplici procedimenti che sono scaturiti dal contenzioso insorto inter partes. Occorre, infatti, ricordare che la distinta controversia promossa da Mahlo Italia S.r.l. e Battista Fadigati contro Arnaldo Corsini innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio - e cioe' proprio la controversia rispetto alla quale il giudice di pace ha dichiarato la connessione con la sentenza impugnata - e' stata, nelle more, definita con sentenza di questo tribunale (diverso estensore), attualmente - a quanto consta - impugnata innanzi alla Corte di appello di Milano. Ulteriormente, va sottolineato che la Fercam S.p.A., non si e' limitata ad impugnare la sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione, ma, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza medesima, ha provveduto a riassumere il giudizio, sempre innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, con procedimento assegnato a questo stesso giudice.

In sostanza, allo stato:

1) la controversia instaurata dalla...

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